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Aree di classificazione: ALTRI DIRITTI

MAGISTRATURA: CORTE DI CASSAZIONE
LUOGO: Roma
DATA: 18 aprile 2012
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 15026


TITOLO: la condizione fisica di sordomuto è incompatibile per il reato di ingiuria.

ok SORDOMUTO ok INGIURIE ok INCOMPATIBILITÀ

> Il fatto

Il tribunale di Viterbo decide il non luogo a procedere nei confronti di una persona sordomuta, rea di aver commesso il reato di ingiurie e minacce di una operatrice sanitaria. La parte lesa ricorre perché ritiene errate le valutazioni del Gup, in quanto la corporatura, le frasi pronunciate e le testimonianze, affermano una evidenza contraria. Ma la Cassazione ritiene infondato il ricorso, poichè il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal Gup nel valutarli e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato. Inoltre 'il giudice di legittimità, a fronte della prevista motivazione sommaria dell'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa, non ha la congenita possibilità di verificare il puntuale rispetto dei criteri valutativi di cui all'art. 192 cpp, altrimenti si verrebbe ad investirlo di un irrituale compito di merito, anticipatorio della valutazione della prova, propria del primo grado di giudizio.'

> La massima

Pur se il sordomuto può emettere suoni gutturali che lasciano intendere il significato delle parole, non incorre, se le valutazioni del Gup appurano nella fattispecie, nel reato di ingiuria.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuliana Ferrua presidente
dott. Antonio Bevere Rel. Consigliere
dott. Gian Giacomo Sandrelli Consigliere
dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere
dott. Gerardo Sabeone Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
'..
Avverso la sentenza n.3/2010 GIP Tribunale di Viterbo, del 4.4.2011
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Bevere;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. Enrico Delehaye
uditi i difensori Avv '...

FATTO E DIRITTO

Il difensore della parte civile ... nel provvedimento a carico di ... in ordine ai reati ex artt. 594 e 612 CP, ha presentato ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa dal Gup del tribunale di Viterbo il 4.4.2011.
Il ricorrente ha rilevato che, alla stregua delle risultanze probatorie, è contraddittoria e incoerente la tesi del giudice, secondo cui un soggetto sordomuto come l'imputato non avrebbe potuto emettere alcun suono e dunque fosse nell'impossibilità di offendere. Invece le risultanze processuali dimostrano che il ...è sordo dall'età di cinque anni, ma non è muto, potendo emettere suoni quanto meno in forma gutturale anche di elevata intensità (grida e/o mugugni). Lo stesso giudice ha riconosciuto che il '... ' è soggetto comunque in grado di emettere suoni gutturali che a volte lasciano intendere il significato delle parole'. La capacità dell'imputato, sia pure a modo suo, di emettere suoni dal chiaro significato (anche offensivo) è dimostrata da un teste, che ha rievocato il suo comportamento ('cominciava ad urlare e ad infierire verbalmente i sopracitati operatori') e da un medico del pronto soccorso che riferisce di un 'dialogo difficoltoso' e quindi possibile.

Il comportamento minaccioso del '. sia pure non ben descritto nel capo di imputazione, emerge dalla relazione medico-legale che ha evidenziato che il suo stato ansioso ' depressivo e dalla elevata differenza di statura tra la '... e il '... (pesa 116 kg ed è alto m. 1,81), la quale fa presumere, unitamente ad altri elementi, la modalità con cui furono perpetrate le minacce.

Il ricorso non merita accoglimento.

In via preliminare va ribadito che scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, per cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione favorevole alla posizione dell'imputato, tale da apparire, in base a una ragionevole prognosi, non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una diversa valutazione di quelli già acquisiti.
Ne consegue che il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza non può avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal Gup nel valutarli e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato.

Va anche rilevato che il giudice di legittimità, a fronte della prevista motivazione sommaria dell'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa, non ha la congenita possibilità di verificare il puntuale rispetto dei criteri valutativi di cui all'art. 192 cpp, altrimenti si verrebbe ad investirlo di un irrituale compito di merito, anticipatorio della valutazione della prova, propria del primo grado di giudizio.
Fatte queste premesse, va verificato se, nella concreta fattispecie, il Gup ha osservato i principi qui esaminati.
L'esito di questa verifica è positivo.

Il giudice è pervenuto alla decisione di non luogo a procedere in base alla constatazione che

a) La condizione fisica di sordomuto è incompatibile con la pronuncia dell'ingiuria nei confronti della '.;

b) Non esiste alcuna ricostruzione del comportamento minaccioso del medesimo nei confronti della '.

L'approfondita analisi delle risultanze processuali e l'esaustiva e logica esposizione dei motivi che hanno indotto il Gup alla prognosi negativa ' in riferimento alla posizione dell'accusa ' sullo svolgimento e sull'esito del dibattimento, impediscono di dare rilievo alle censure in termini fattuali (con particolare riguardo alla interpretabilità di suoni gutturali come espressioni ingiuriose e alla intrinseca capacità intimidatoria di una corporatura massiccia), formulate dalla parte civile, a sostegno della tesi accusatoria.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5.12.2011
Il consigliere il presidente
Antonio Bevere Giuliana Ferrua


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