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Aree di classificazione: DIRITTO ALL'ASSISTENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO 

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
LUOGO: Catania
DATA: 12 febbraio 2010
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 194


TITOLO: il Comune è obbligato a predisporre il "progetto individuale di vita per persona con disabilità" previsto dalla legge 328/00 e, alle richieste pervenute, non può esercitare il silenzio - inadempimento.

ok SILENZIO INADEMPIMENTO ok PROGETTO INDIVIDUALE DI VITA PER PERSONA CON DISABILITÀ ok ILLEGITTIMITÀ ok RISARCIMENTO DEL DANNO ok LEGGE 241/90

> Il fatto

La famiglia, congiuntamente all'associazione di categoria, di una persona con disabilità più volte sollecitano il Comune a predisporre il piano individualizzato di vita, così come previsto dalla legge 328/00, senza ottenere alcuna risposta. Si rivolgono allora al TAR per costringere l'Amministrazione a predisporlo ottenendo pieno riconoscimento del proprio diritto.

> La massima

La pubblica amministrazione, in base all'art. 2 della legge 241/90, è obbligata a concludere un procedimento su richiesta dell'interessato. Non è tenuta al risarcimento del danno se non dimostrato.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2009 proposto da G.V. e Anffas Onlus Sicilia - Ass. Naz. Famiglie e Fanciulli con Disabilità Regione Sicilia-, in persona del rappresentante legale p.t., ambedue rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, via Alberto Mario N. 23;

contro

il Comune di Catania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da]l'avv. Donata Deodati, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, via G. Oberdan, 141; Distretto Socio Sanitario N. 16 - Catania;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento maturato sulle seguenti istanze e diffide:

- Istanza inviata con racc. a.r. Numero 13612514553-9 e Numero 13612514552-8 del 18 Luglio 2009, con cui la G.V. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 328/00 chiedeva la predisposizione del Progetto Individuale di vita per persona con disabilita;
- Istanza inviata con racc. numero 134640792362 e numero 134640792373 e n umero 134640792351 del 1 Settembre 2009, con cui la G.V., trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta, diffidava l'Ente pubblico alla predisposizione del Progetto Individuale di vita per persona con disabilità;
- Diffida a firma congiunta del difensore di fiducia con racc. Numero 12986159254-5 e Numero 12986159255-6 ricevuta in data 30 settembre 2009, con cui si intimava ulteriormente la predisposizione del Progetto Individuale di vita per persona con disabilità;
- nonché per ottenere il risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relative nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso é volto ad ottenere l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze in epigrafe rivolte al Comune resistente, prodotte in giudizio dalla ricorrente e con le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 328/ 00, chiedeva la predisposizione del Progetto Individuale di vita per persona con disabilità.
Constata il Collegio che l'Amministrazione resistente non ha fornito in giudizio la prova di avere pronunciato conclusivamente sulle predette istanze.
Ebbene l'art. 2 della legge n. 241/90 che qui testualmente si riporta, così prescrive: "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (CFR: Tar Catania, sez. III, n. 1712-08 e sez. II, n. 2483/ 06).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento e, pertanto, va dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente e ordinato
al Comune stesso di provvedere, entro 30 gg. dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, sulle istanze presentate da parte ricorrente.
In relazione alla richiesta contenuta in ricorso circa il risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa, tuttavia, non può trovare accoglimento difettandone, allo stato, i presupposti (cfr: TAR CATANIA , II, n. 350/ 06 del 27 febbraio 2006), attesa peraltro la sua genericità.
Alla soccombenza parziale consegue la condanna del Comune resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie in parte il ricorso in epigrafe e conseguentemente dichiara l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente e ordina al Comune stesso di provvedere, entro 30 gg. dalla
notifica e/ o comunicazione della presente sentenza, sulle istanze presentate da parte ricorrente.
Condanna il Comune di Catania al pagamento, in favore di parte ricorrente, della metà delle spese del giudizio liquidate nella somma complessiva di euro 750 (settecentocinquanta) oltre accessori come
per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con Intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Neri, Primo; Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12/02/2010


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