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Aree di classificazione: DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, DIRITTI UMANI, RISARCIMENTO DEL DANNO, DIRITTO ALL'ASSISTENZA, LEGGE 104/92

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
LUOGO: Cagliari
DATA: 13 gennaio 2012
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 34


TITOLO: l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, al pari dell'assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile, configurandosi come diritto soggettivo e la cui carenza è risarcibile come danno esistenziale.

ok ALUNNO DISABILE GRAVE ok PEI ok INSEGNANTE DI SOSTEGNO ok ASSISTENZA SPECIALISTICA ART.13 LEGGE 104/92 ok TAGLIO DELLE ORE ok DIRITTO ALLO STUDIO ok DIRITTO COSTITUZIONALE ok DANNO ESISTENZIALE

> Il fatto

Ad un alunno disabile in gravità, frequentante una scuola media superiore, il PEI, elaborato dal consiglio di classe, dispone, per l'anno scolastico 2011/2012, oltre all'insegnante di sostegno, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, prevista dall'art. 13 comma 3 L. n. 104 del 1992, per almeno 18 ore settimanali. Ne vengono invece assegnate solo sei ore di assistenza educativa specialistica, risultante dalla ripartizione in parti uguali fra tre minori di 18 ore di assistenza da parte della Provincia. Da qui il ricorso al TAR che, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, condanna l'Amministrazione all'obbligo dell'assistente per l'intero monte ore e sancisce un risarcimento del danno esistenziale proporzionale ai mesi per i quali non ha beneficiato del servizio.

> La massima

Alla luce dei principi costituzionali è degno di tutela il principio secondo cui l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, al pari dell'assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2011, proposto da:
M. M., nella sua qualità di amministratore di sostegno di M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Andreozzi, con domicilio eletto presso Giulia Andreozzi in Cagliari, via Gianturco N. 4;
contro
la Provincia di Cagliari, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;
L'Istituto Istruzione Superiore S. Atzeni Capoterra, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- della nota prot. 102682 del 27.9.2011, emessa dalla Provincia di Cagliari, con la quale sono state assegnate all'Istituto Scolastico un totale di 18 ore di assistenza specialistica da suddividersi tra tre alunni disabili frequentanti l'Istituto;
- del provvedimento della Dirigente Scolastica con il quale sono state assegnate a G. M. 6 ore settimanali di educativa specialistica;
- nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e inerente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Istruzione Superiore S. Atzeni Capoterra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi l'avv. Giulia Andreozzi, su delega, per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato Francesco Caput, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

G. M., nato nel 1993, è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell'equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ha proposto, per l'anno scolastico 2011/2012, oltre all'insegnante di sostegno, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, prevista dall'art. 13 comma 3 L. n. 104 del 1992, per almeno 18 ore settimanali.
Al predetto sono state invece assegnate solo sei ore di assistenza educativa specialistica, risultante dalla ripartizione in parti uguali fra tre minori di 18 ore di assistenza da parte della Provincia.
Da ciò l'odierno ricorso, proposto da M. M., autorizzato dal giudice tutelare, col quale si chiede, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l'accertamento del diritto del minore alle ore di assistenza specialistica spettanti, con condanna al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica intimata depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite.

DIRITTO

Il Collegio deve, innanzi tutto precisare che degli atti versati in giudizio appare certo che a M. G. spetta oltre al supporto dell'insegnate di sostegno con rapporto 1/1 anche l'assistenza educativa prevista dall'art. 13 L. n. 104 del 1992.
Va, in proposito, rammentato che l'art. 13, L. 104 del 1992 distingue tra il sostegno educativo-didattico - assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione - e l'assistenza materiale tesa a sviluppare l'autonomia e la comunicazione, fornita da personale non docente messo a disposizione dai Comuni. Si tratta della c.d. assistenza "ad personam" che - pur costituendo un diritto fondamentale riconosciuto a favore dei soggetti in difficoltà per la piena esplicazione del diritto allo studio - non consiste nell'erogazione di prestazioni educative bensì esclusivamente di tipo assistenziale (T.A.R. Brescia 4/2/2010 n. 581).
Ciò comporta che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione scolastica, che ha compito di mera attuazione del provvedimento di assegnazione disposto nel caso dalla Provincia. L'Istituto scolastico va, peraltro, estromesso dal giudizio.
Va, poi, rammentato che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione prevista dal citato art. 13 si sostanzia nell'aiuto personale di cui l'alunno ha bisogno per soddisfare tutte le esigenze di ordine materiale che insorgono durante la sua permanenza a scuola, al fine di assicurargli la possibilità di frequentarla. Considerato, peraltro, uno strumento necessario per la tutela del diritto all'educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all'interno delle formazioni sociali si pone come specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 32, 34 e 38 cost.) deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap.

E' appena il caso di rammentare che secondo l'art. 38 comma 3 Cost. ("Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avanzamento professionale"), il diritto del disabile all'istruzione si configura come un "diritto fondamentale"; che va assicurato mediante "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione" (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato giusta la previsione dell'art. 38 comma 4 Cost. secondo cui "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".
Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, al pari dell'assegnazione delle ore di sostegno costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile.
Quanto alla colpa dell'intimata Amministrazione nel disporre l'avversata decurtazione delle ore di assistenza, è qui sufficiente rilevare che tale elemento soggettivo è comunque presente ex se ogni qualvolta vi sia violazione di diritti fondamentali tutelati da norme di rango costituzionale.

Ciò precisato in ordine all'illegittimità dell'impugnato provvedimento e alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di assistenza subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata assistenza per l'autonomia e la comunicazione da parte dell'Amministrazione della Provincia nel numero di ore spettanti (18 ore settimanali).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio l'Amministrazione scolastica compensando le spese, lo accoglie e, per l'effetto, accertato il diritto, ordina che al minore venga assegnato l'assistente educativo per il resto delle ore spettanti.
Accoglie altresì la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna la Provincia di Cagliari a pagare ai ricorrenti la somma di euro 800/00 (ottocento/00) a titolo di danno esistenziale per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione.
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento di spese e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) oltre a IVA e CPA e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE     DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012

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