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Area di classificazione: DIRITTO ALLO STUDIO

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
LUOGO: Roma
DATA: 17 luglio 2012
PROVVEDIMENTO: Ordinanza Nr 2609


TITOLO: un alunno ultradiciottenne con grave disabilità ammesso, in via cautelare, a frequentare la scuola media del mattino.

ok ALUNNO DISABILE MAGGIORENNE ok FREQUENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE ok DINIEGO ok ISCRIZIONE

> Il fatto

il Dirigente scolastico comunica alla famiglia di un alunno con grave disabilità frequentante la prima media che non poteva accettare l'iscrizione alla seconda media, poiché prima della fine dell'anno scolastico compiva diciotto anni. Questo, poichè la C.M. n° 110/11 sulle iscrizioni fa espresso divieto di iscrizione alla scuola media del mattino di alunni ultradiciottenni, per i quali invece è prevista la frequenza dei corsi pomeridiani e serali, dove debbono essere assicurati tutti i diritti dell'integrazione scolastica di cui all'O.M. n. 455/97. La famiglia, rifiutando la frequenza del corso pomeridiano offerto, ha impugnato al TAR tale rifiuto ed esso, in via cautelativa, ha ammesso con riserva l'alunno alla frequenza della seconda media del mattino.

> Testo per esteso


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxxxxxx xxxxxx (Tutore xxxxxx xxxxxxx), rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Amoroso, Anna Maria Cardona, con domicilio eletto presso Alfonso Amoroso in Roma, via A. Davila, 89;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei provvedimenti cautelari come richiesto nelle conclusioni dell'allegato atto reg. cert. 1183 con il quale il dirigente dell'istituto ha certificato e dichiarato che al minore viste le risorse interne sono state assegnate 12 ore di sostegno;
- di tutti gli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso.
per l'annullamento
(motivi aggiunti)
del verbale del consiglio di classe dell'11/6/2012 di non ammissione alla seconda classe dell'alunno xxxxxxxxxx per il raggiungimento dei 19 anni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze contenute nei motivi aggiunti appaiono assistite dal 'fumus boni juris' sotto il profilo della inoperatività nella specie del limite di età di 18 anni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ammette con riserva l'interessato alla classe successiva:
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
Area di classificazione: diritto alla studio


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