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Aree di classificazione: DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTI UMANI - RISARCIMENTO DEL DANNO  

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
LUOGO: Genova
DATA: 1 luglio 2010
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 5498


TITOLO: l'illegittimo atto di non promozione di un alunno disabile comporta il risarcimento del solo danno morale-soggettivo e della perdita di chance, ma non del danno biologico che dovrà invece essere dimostrato.

ok ALUNNO DISABILE UDITIVO ok INSEGNANTE DI SOSTEGNO ok DISCONTINUITÀ ok ASSENZA ok CORSI DI SOSTEGNO ok PERDITA DI CHANCE ok DANNO MORALE E SOGGETTIVO ok DANNO BIOLOGICO ok LIMITI ok DIMOSTRAZIONE

> Il fatto

Una alunno con disabilità uditiva e deficit specifico del linguaggio, pur riportando buona votazione in tutte le materie, tranne una, viene dapprima sospeso dal giudizio nel mese di giugno e a settembre, non avendo colmato la lacuna, il Consiglio di classe decide per la non promozione. Viene adito il TAR, che ordina al Consiglio di classe una nuova valutazione dell'alunno, ma anche in tale seduta, si decide per la non promozione. Si ricorre nuovamente al TAR sottoponendo la tesi che la grave insufficienza nella materia era scaturita dalla frammentarietà della presenza dell'insegnante di sostegno, nonché della inadeguata organizzazione dei corsi di sostegno gestiti dalla scuola. Il Tribunale accoglie questa tesi e condanna la scuola a risarcire il danno subito dall'alunno.

> La massima

È illegittimo l'atto che disponga la non promozione di un alunno disabile se essa è dovuta a carenze organizzative tali da non permettere la presenza di un insegnante di sostegno. In tal caso l'alunno avrà diritto al risarcimento del danno morale e soggettivo, nonché della perdita di chance. Non potrà essere risarcito per danno biologico se non lo si dimostra con documentazione idonea.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 279 del 2009, proposto da:
F. D. V., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, Istituto Tecnico Industriale Statale "Aldo Gastaldi" - "Giovanni Giorgi", rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del PROVVEDIMENTO, emesso dal Consiglio di Classe della IV B IT dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Aldo Gastaldi -- Giovanni Giorgi" anno scolastico 2007/2008, CONCERNENTE DELIBERA DI NON PROMOZIONE E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Pubblica Istruzione e dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Aldo Gastaldi" - "Giovanni Giorgi";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. F. D. V., affetto sin dalla nascita da ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda e deficit specifico di linguaggio, nel corso dell'anno scolastico 2007/2008 ha frequentato la 4B IT dell'Istituto Tecnico Industriale "Aldo Gastaldi -- Giovanni Giorgi".
Il medesimo, grazie al costante impegno profuso nello studio ed alla propria determinazione, ha comunque raggiunto buone valutazioni in tutte le materie (lingua e lettere italiane 6; storia 7; inglese 7; matematica 6; calcolo e probabilità statistica 7; sistemi di elaborazione e trasmissione di informazioni 6; educazione fisica 7; religione moltissimo) ad esclusione di elettronica ed informatica, materie in cui non ha potuto usufruire della presenza costante di un'insegnante di sostegno né di corsi di recupero adeguati alle proprie esigenze.
Così, nel corso delle operazioni di scrutinio finale della classe 4B IT, avvenute in data 11 giugno 2008, il Consiglio di Classe, ha ritenuto necessario avviare l'odierno ricorrente allo scrutinio differito di elettronica ed informatica.
In data 2 e 3 settembre il sig. D. V. ha quindi sostenuto le prove di recupero di elettronica ed informatica.
In data 4 settembre 2008 il Consiglio della Classe 4B IT, composto da soggetti differenti rispetto a quelli che hanno proceduto alle operazioni di scrutinio finale nonché in assenza del Dirigente Scolastico, ha deliberato di non promuovere il sig. D. V. "perché ritiene che lo studente non abbia le basi per proseguire proficuamente l'anno successivo".
Nel corso dello scrutinio, del tutto inspiegabilmente, "riaperto" in data 5 settembre 2008, il Consiglio della Classe 4B IT, in una composizione ancora differente rispetto a quella del giorno precedente, ha nuovamente deliberato la non ammissione dell'alunno D. V. alla classe 5^.
Successivamente con nota prot. n. 6034/C271, il Dirigente ha comunicato alla famiglia del sig. D. V. la valutazione di non promozione "in conseguenza delle gravi insufficienze ancora presenti".
Tale atto, come del resto i precedenti verbali del Consiglio della Classe 4B IT, è stato tempestivamente impugnato dinanzi a questo TAR che con sentenza n. 1976, del 13 novembre 2008, rilevata "l'illegittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe V, .... con la conseguenza che l'istituzione scolastica dovrà nuovamente riunire il Consiglio di Classe in composizione plenaria, onde procedere alla valutazione dello studente ed alla integrazione del giudizio finale", ha accolto il ricorso.

Dopo due mesi, in data 8 gennaio 2009, il Consiglio della Classe 4B IT, nuovamente riunitosi per procedere "alla valutazione dello studente ed alla integrazione del giudizio finale", ha deliberato di non promuovere il sig. D. V. alla classe superiore
Ritenendo illegittima tale determinazione l'instante, con il ricorso in epigrafe, ha adito questo TAR chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

I°) Azione di annullamento.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 92, del 5 novembre 2007, anche in relazione all'art. 13 della Legge n. 104/1992. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà.
Il gravato verbale di scrutinio si palesa anzitutto illegittimo in quanto reso dal Consiglio di Classe della 4B IT dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Gastaldi -- G. Giorgi" in violazione dei principi stabiliti dall'art. 8, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 92/2007.
Più precisamente, nel caso di specie, è inconfutabile rilevare come il Consiglio di Classe della 4B IT:
a) si sia del tutto genericamente limitato a porre in luce le insufficienze riportate dal sig. D. V., nelle prove di recupero sostenute nelle materie di informatica ed elettronica, senza darsi in alcun modo carico di considerare che le stesse sono state conseguenza immediata e diretta:
- della mancanza di insegnanti di sostegno di area scientifica, come disposti dall'art. 13 della Legge n. 104/1992, affiancati al sig. D. V. solo ad anno scolastico iniziato;
- del cambiamento dell'insegnante di sostegno di informatica tra il primo ed il secondo quadrimestre nonchè dell'assenza dello stesso per diverse settimane;
b) non abbia attribuito il dovuto rilievo ai progressi conseguiti dall'alunno a livello di autonomia personale e sociale, di rapporti di affettività e relazionalità con i propri compagni ed insegnanti nonché ai risultati positivi raggiunti in tutte le restanti numerose discipline.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della Legge n. 104/1992 anche in relazione all'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 92, del 5 novembre 2007. Illegittimità costituzionale dell'art. 13 della Legge n. 104/1992 per contrasto con gli artt. 3 e 33 della Costituzione Italiana. Illegittimità dell'art. 13 della Legge n. 104/1992 per contrasto con il combinato disposto dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 149 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Le determinazioni assunte con il gravato verbale di scrutinio sono conseguenza immediata e diretta dell'illegittima organizzazione dell'attività di sostegno, assolutamente carente anche nel corso dell'obbligatoria attività di recupero, predisposta dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Gastaldi -- G. Giorgi" nei confronti del sig. De Vanna.
L'Istituto de quo, in particolare:
a) non ha provveduto a fornire al sig. D. V. l'adeguato, necessario, nonché obbligatorio sostegno nel corso delle ore di elettronica ed informatica tenutesi durante il corso dell'anno scolastico;
b) non ha organizzato corsi di recupero con insegnanti di sostegno nelle materie di elettronica ed informatica.
Orbene, le suesposte deficienze organizzative non sono state tenute nella dovuta considerazione dal Consiglio della Classe 4B IT, nel corso dello scrutinio avvenuto in data 8 gennaio 2009.

3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Illogicità. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
Il gravato verbale del Consiglio della Classe 4B IT sarebbe altresì illegittimo in quanto viziata sa eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
In effetti, nel caso di specie, l'intento del Consiglio di Classe sarebbe stato quello di addivenire alla non promozione dell'odierno ricorrente alla classe superiore.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione ed istruttoria.
Il gravato verbale di scrutinio si palesa vieppiù illegittimo se si considera l'assoluta assenza di una motivazione atta a giustificare le ragioni alla luce delle quali gli insegnanti delle discipline sufficienti hanno del tutto inspiegabilmente nonché immotivatamente votato per la non promozione dello studente alla classe superiore.

II°) Azione risarcimento danni.

Se incontestabile e, per le ragioni sopra illustrate, l'illegittimità del provvedimento impugnato, parimenti incontestabile è il diritto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal sig. F. D. V. in conseguenza dell'illegittima condotta serbata dall'Istituto scolastico, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al soddisfo.
Le violazioni dei principi previsti dalla Legge n. 104/1992 nonché dall'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 attestano la sussistenza di una "colpa" addebitabile all'amministrazione scolastica, cui, per via di un incontestabile nesso causale, sono conseguiti al ricorrente danni risarcibili, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in termini di rallentamento del corso di studi, di perdita di occasioni lavorative, nonché di maggiori spese sostenute per la ripetizione della classe IV^ (pagamento delle tasse scolastiche, acquisto di materiale scolastico e di libri di testo aggiornati).
Ai danni sopra descritti si aggiunga il danno biologico subito dallo studente, con il conseguente danno alla salute ed al proprio equilibrio psico-fisico derivatogli dall'ingiusta frustrazione delle proprie aspirazioni personali e professionali nonché dal mancato riconoscimento dell'impegno costante profuso nello studio, della serietà dimostrata nei confronti degli insegnanti e della correttezza nel comportamento tenuto nel corso dell'anno scolastico pur a fronte delle proprie ineludibili difficoltà.
Conclude l'instante, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed al risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Genova per l'amministrazione scolastica intimata la quale, con memoria dei termini, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo di censura dedotto con il secondo mezzo di gravame.

1.1 Ed invero, a seguito della verificazione disposta da questo TAR con ordinanza n. 201/2009, l'Ispettore ministeriale dopo aver preso visione dei documenti ed aver effettuato le necessarie audizioni del personale docente e direttivo, ha concluso la sua relazione precisando che:

- a causa delle insufficienze in elettronica e in informatica, al termine dell'anno scolastico 2007/2008 l'alunno F. D. V. non possedeva i requisiti culturali per essere ammesso alla classe V^, come ritenuto dal Consiglio di Classe nella seduta del giorno 08/01/2009;

- "Resta da stabilire se i livelli di apprendimento dell'alunno F. D. V. in elettronica e in informatica (classe quarta a.s. 2007/2008) siano stati influenzati da qualche intervallo o lacuna determinatisi nell'attività di sostegno e se, pertanto, il D. V. meriti un risarcimento dalla Pubblica Amministrazione sotto il profilo civilistico.............".
Non v'è dubbio, pertanto, che la disposta ispezione abbia accertato la sussistenza di intervalli e lacune nell'attività di sostegno prestata al sig. D. V.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal personale scolastico, è emersa:

- la carenza di insegnanti di sostegno di area scientifica, come disposto dall'art. 13 della Legge n. 104/92, affiancati al sig. D. V. solo ad anno scolastico iniziato e, peraltro, solo durante alcune ore di lezione;

- il cambiamento dell'insegnante di sostegno di informatica tra il primo ed il secondo quadrimestre nonché l'assenza dello stesso per diverse settimane;

- la carenza dell'insegnante di sostegno anche nel corso dell'obbligatoria attività di recupero nelle materie di elettronica ed informatica predisposta dall'Istituto nei confronti del sig. D. V., (quanto sopra trova peraltro conferma nella relazione complessiva redatta dall'Insegnante A. P. il quale espressamente riporta "L'alunno D. V. ha mostrato qualche progresso anche se la mancanza di un sostegno nella fase di ripetizione dei concetti base della programmazione a oggetti ha reso le lezioni meno efficaci di quanto avrebbero potuto essere".).

Tanto premesso, il Collegio non può non rilevare come le suesposte deficienze organizzative non siano state tenute nella dovuta considerazione dal Consiglio della Classe 4B IT, nel corso dello scrutinio avvenuto in data 8 gennaio 2009, il quale si è genericamente limitato a:

a) confermare le valutazioni dello scrutinio avvenuto in data 11 giugno 2008;

b) prendere in esame le insufficienze riportare nelle prove di verifica integrativa svoltesi nel mese di settembre 2008 cercando di far risaltare il sostegno prestato all'alunno nel corso dello svolgimento delle medesime.
Diversamente il suddetto organo avrebbe dovuto adeguatamente evidenziare come le insufficienze riportate nel corso delle prove di recupero non fossero comunque dovute alle carenze nell'attività di sostegno relativa all'anno scolastico 2007/2008, le quali non potevano di certo essere supplite dagli aiuti prestati allo studente durante le prove di recupero tenutesi nel mese di settembre 2008.
Ne consegue l'illegittimità del gravato verbale, atteso che nello stesso non viene adeguatamente chiarito che le insufficienze riportate dall'odierno ricorrente non sono state conseguenza immediata e diretta della carenza di un'idonea attività di sostegno, così come prevista dall'art. 13 della Legge n. 104/1992.

2. L'azione risarcitoria è fondata nei limiti appresso specificati.

2.1 Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti, in relazione al rallentamento del corso di studi, al danno biologico subito ed al turbamento emotivo interiore che ne è conseguito.
In tale prospettazione, quindi, la pretesa si risolve principalmente nella richiesta di liquidazione di danni non patrimoniali.
Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza è da tempo pervenuta ad una interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più condivisibile la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo anzidetto (in relazione all'art. 185 cod. pen.), come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo determinato da fatto illecito integrante reato.

La Suprema Corte, infatti, ha osservato che nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione -- che all'art. 2 riconosce a garantisce i diritti inviolabili dell'uomo --, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
Ed all'interno di tale categoria non possono utilmente essere ritagliate specifiche figure di danno disciplinandolo in vario modo, poiché ciò che assume rilievo ai fini dell'ammissione a risarcimento, in relazione all'art. 2059 cod. civ., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.
Né, inoltre, può operare la riserva di legge originariamente esplicata dall'art. 185 cod. pen. in punto di ammissibilità del risarcimento, trattandosi giustappunto di lesione concernente i valori della persona, costituzionalmente garantiti.
Dal quadro ordinamentale così "ridisegnato" emerge, quindi, che al risarcimento del danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell'art. 2043 cod. civ., si accompagna il risarcimento del danno non patrimoniale che trova tutela nell'art. 2059 cod. civ., il quale ben può (o meglio deve) trovare applicazione non solo nei tradizionali casi di danno morale soggettivo (ex art. 185 cod. pen), ma anche nelle altre ipotesi legali espresse (art. 89 cod. proc. civ.; art. 2 Legge n. 117 del 1988; art. 29 Legge n. 675 del 1996, sostituito dall'art. 152 D.Lvo n. 196 del 2003; art. 44 D.Lvo n. 286 del 1998; art. 2 Legge n. 89 del 2001), e nei casi di lesioni che, incidendo sui valori della persona costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere dai risvolti penalistici.

Consegue a quanto sopra precisato, che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero: sia il danno morale soggettivo (inteso come momentaneo turbamento dello stato d'animo della vittima); sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'integrità psichica e fisica della persona e coperto dall'art. 32 Cost.); sia infine il c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (cfr. Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 223; Cass. civ. III 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828; Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2005 n. 1096).

2.2 Tanto premesso, la richiesta risarcitoria dei ricorrenti può utilmente essere articolata nelle seguenti voci di danno:

a) danno c.d. biologico, in relazione alla asserita lesione dell'equilibrio psico-fisico;

b) danno morale soggettivo, collegato al turbamento psicologico comunque subito;

c) danno conseguente al rallentamento del corso di studi, ed alla perdita di occasioni lavorative.

2.3 Nel passare all'esame della fondatezza di una siffatta pretesa, occorre preliminarmente porsi il delicato problema dell'individuazione dell'onere probatorio che incombe in capo ai ricorrenti, circa la sussistenza dei danni asseritamene patiti.
Al riguardo va rilevato che non può essere di aiuto il tradizionale criterio del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo.
In linea di principio, infatti, compete al ricorrente l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito.
Questo perché la limitazione dell'onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dell'amministrazione che resiste in giudizio, mentre nel caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si deve far ricorso in genere a documentazione in possesso dei ricorrenti.
Deve quindi, in linea di principio, essere disattesa quella giurisprudenza che ritiene sufficiente l'allegazione degli elementi di prova che siano idonei a consentire al giudice si sviluppare la successiva istruttoria.

In materia risarcitoria, il Collegio ritiene invece di dover aderire alla linea più rigorosa, senza che possa sempre e comunque soccorrere il tradizionale metodo acquisitivo di integrazione della prova da parte del giudice e senza che sia sufficiente, a tal fine, fornire solo qualche elemento o generico principio di prova.
Questa impostazione, infatti, risulta essere non solo maggiormente conforme al carattere dispositivo del processo su diritti soggettivi, ma anche conforme:

- con il tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente, qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata;

- con l'impostazione rinvenibile nella giurisprudenza della Cassazione in ordine all'onere probatorio ricadente sulla parte privata anche nel processo contro una pubblica amministrazione.
Ancora di recente, del resto, la suprema Corte ha aderito ad un orientamento rigoroso, precisando che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno non patrimoniale si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte dell'interessato, il quale deve fornire "tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno", non essendo sufficiente "chiedere genericamente il risarcimento.........., non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice -- se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'articolo 421 cod. proc. civ. -- non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (cfr. Cass.. civ. SS.UU. 24 marzo 2006, n. 6572).

2.4 Alla stregua di quanto sopra precisato, la richiesta risarcitoria di cui al procedente punto 2.2 lett. a), si appalesa inammissibile.
Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta.
Il danno biologico, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione della sua integrità psico-fisica.
Occorre quindi una prova specifica che dimostri nel processo i concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi.
Ora, nel ricorso e negli scritti di parte non risultano le puntuali allegazioni richieste, ma solamente riferimenti generici e non sufficientemente articolati, e pertanto questa voce di danno non può utilmente esser presa in considerazione.

2.5 La voce attinente alle sofferenze emotive di cui al precedente punto 2.2 lett. b) consistente nel cd "danno morale soggettivo" è viceversa ammissibile.
Nella richiamata pronuncia della Cassazione n. 6572 del 2006, si fa un riferimento "a contrario" ai "dolori e sofferenze" di carattere emotivo e interiore che connotano il danno morale soggettivo, così contrapposto al danno biologico (che ha, invece, una proiezione agevolmente oggettivabile all'esterno).
Ad avviso del Collegio, tale caratteristica del danno morale soggettivo non costituisce una ragione per negarne la risarcibilità, quanto piuttosto un motivo di residua ragionevole operatività -- limitatamente a questo solo aspetto -- del criterio della risarcibilità in re ipsa.
Deve infatti ritenersi che, secondo l'id quod plerumque accidit, la non promozione, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo e ingiustificato, costituisca un evento che incide profondamente nella sfera morale dell'interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio, sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito.
Per quanto sopra, la richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo patito dai ricorrenti, risulta ammissibile.

2.6 Parimenti ammissibile è la voce di danno di cui al precedente punto 2.2 lett. C) consistente nella c.d. "perdita della chance", identificabile, nel caso di specie, non tanto con la perdita di un risultato favorevole (profilo ormai non più accertabile), ma con la perdita della possibilità stessa di poterlo in ipotesi conseguire.

2.7 Nella specie, peraltro, sussistono altresì tutti i restanti elementi necessari per poter delibare positivamente l'anzidetta pretesa.
Per un verso, infatti, è appena il caso di rilevare la oggettiva riconducibilità del danno, sotto il profilo causale, alla illegittima decisione di non promozione del ricorrente.
Per altro verso, poi, esso riveste natura di danno ingiusto, in relazione alla violazione sia della normativa in materia di attività di sostegno, sia degli obblighi motivazionali fissati dalla legge 241 del 1990.
Per altro verso, infine, nella specie risulta evidente non solo l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, ma anche la colpa nella quale la medesima è incorsa nell'adottare la determinazione per cui è causa.
La richiesta risarcitoria, pertanto, merita accoglimento nella parte relativa al danno morale soggettivo patito dal ricorrente ed alla perdita di chance dal medesimo subita.

3. Passando alla liquidazione del danno, il Collegio ritiene di dover procedere in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del cod. civ., attesa la peculiarità della vicenda e la particolare natura del pregiudizio in questione.
Quindi il Collegio ritiene che, alla stregua della documentazione in atti e tenuto conto di tutti i profili rilevanti (tra cui i successivi sviluppi della vicenda), il danno vada liquidato nella misura complessiva di quattromila euro (2.000,00 per il danno morale; 2.000,00 per la perdita della chance).

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso, per ciò che attiene alla pretesa caducatoria va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria:
- va dichiarato inammissibile con riferimento al danno biologico asseritamene patito;
- va accolto con riferimento al danno morale-soggettivo, ed alla perdita della chance, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dello stesso, come sopra liquidato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
-per ciò che attiene la pretesa caducatoria, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
-per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria, lo dichiara in parte inammissibile, nei limiti di cui in motivazione, e per la restante parte lo accoglie, con conseguente condanna della amministrazione resistente al pagamento per tale titolo della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2010


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