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Aree di classificazione: DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, DIRITTI DEL LAVORO, RISARCIMENTO DEL DANNO, LEGGE 104/92 

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
LUOGO: Cagliari
DATA: 17 giugno 2011
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 616


TITOLO: all'alunno minore con disabilità grave deve essere garantito un insegnante di sostegno per l'intera frequenza scolastica, così come stabilito nel progetto educativo. Agli alunni discriminati è riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale.

ok ALUNNO DISABILE IN GRAVITÀ ok INSEGNANTE DI SOSTEGNO ok ILLEGITTIMITÀ TAGLI ok PROGETTO EDUCATIVO ok DANNO ESISTENZIALE ok DISCRIMINAZIONE

> Il fatto

La scuola disattende il PEP previsto dalla equipe psicopedagogica e riduce le ore per l'insegnante di sostegno di un alunno disabile grave. I genitori ricorrono in Tribunale e l'Amministrazione, prima dell'avvio del giudizio, comunica l'avvenuto accoglimento delle richieste della famiglia. Il TAR, venuto meno il motivo del contendere, dichiara il ricorso improcedibile per carenza di interesse, ma per l'azione di risarcimento del danno, ritiene che l'Amministrazione, nonostante il disposto della Corte Costituzionale, abbia persistito nel suo comportamento illegittimo ponendo in essere una discriminazione che deve essere risarcita, condannandola al pagamento dei danni esistenziali causati per il periodo di assenza dell'insegnante.

> La massima

È illegittimo l'operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta della scuola formulata nel Progetto Educativo Personalizzato. I profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2010, proposto da:
A. F. e A. P. per il minore A. F., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cristian Melis, presso il cui studio in Cagliari, via Cavaro n. 23, sono elettivamente domiciliati;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e Direzione Didattica Statale 3° Circolo Iglesias, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

della nota 4/10/2010 prot. 6018/B19 con cui è stato comunicato che al minore A. F. erano state assegnate un numero di ore di sostegno non sufficienti a garantire il rapporto orario di 1/1;
dell'atto con cui la Direzione Didattica di Iglesias ha assegnato al minore A. F. un numero di ore di sostegno inferiore a quelle richieste;
della circolare ministeriale n. 59 prot. 2375 del 23/7/2010;
e per l'accertamento
del diritto del minore A. F. ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 22 ore;
del diritto al risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato G. C Meli per i ricorrenti e l'avvocato dello stato A. Risi per l'amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il minore A. F. è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell'equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.) ha proposto, per l'anno scolastico 2009/2010, il supporto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Al minore è stato invece assegnato un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quelle richieste e insufficienti a garantire il suddetto rapporto 1/1.
Da ciò l'odierno ricorso, col quale si chiede l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l'accertamento del diritto del minore alle ore di sostegno richieste, nonché quello al risarcimento dei danni patiti.
A sostegno della domanda si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2010 la causa su richiesta delle parti è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva d'ufficio che, come emerge dalla nota 15/12/2010 n. 7871/B19, depositata in giudizio dall'intimata amministrazione, a far data dal 9/12/2010, al minore A. F. è stato attribuito un numero di ore di sostegno sufficienti a garantire il dovuto rapporto 1/1.
Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Resta da giudicare la domanda risarcitoria, atteso che il rapporto 1/1, come più sopra rilevato, è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti solo a far data dal 9/12/2010, anziché dall'inizio dell'anno scolastico.
A tal fine occorre previamente verificare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di attribuzione di ore di sostegno in misura ridotta rispetto a quelle richieste.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l'operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta della scuola formulata nel Progetto Educativo Personalizzato è illegittimo (cfr. TAR Sardegna, I Sez., 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571).
Non resta pertanto che richiamare le motivazioni esplicitate nei richiamati precedenti.

"La questione dedotta con giudizio può ormai risolversi con mero richiamo alle conclusione ed alle argomentazioni a sostegno individuabili nella sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80.
Premessa al giusto decidere è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui "Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati".
Ha rammentato il giudice costituzionale che, sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela sia da parte dell'ordinamento internazionale, che di quello interno.
E' sufficiente, sul versante degli obblighi internazionali, rammentare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, all'art. 24 statuisce che gli Stati "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione". Diritto, specifica la Convenzione, che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile.

Più stringente l'Ordinamento interno.
In attuazione dell'art. 38 comma 3 Cost., il diritto all'istruzione dei disabili ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge che - come già evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 - riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato.
Se si tiene in giusto conto il testo dell'art. 38 comma 3 Cost. ("Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avanzamento professionale"), il diritto del disabile all'istruzione si configura come un "diritto fondamentale"; che va assicurato mediante "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione" (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato giusta la previsione dell'art. 38 comma 4 Cost. secondo cui "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

Rammenta ancora la Corte Costituzionale (sent. n. 52 del 2000) che fra le misure previste dal Legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili.
In particolare, per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, all'art. 40 comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni - docenti, criterio numerico invero sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate", introdotto dall'art. 1 comma 605 L. 27 dicembre 2006 n. 296.
Quanto alle norme che hanno portato a negare nel caso il numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010 cit.) ha così statuito: "L'art. 2 commi 413 e 414 L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga… in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all'istruzione dei disabili, garantito dall'ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario".

La sentenza della Corte Costituzionale conferma, nella sostanza, la lettura "costituzionalmente orientata" già data dall'art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244 del 2007 (TAR Liguria Sez. II 15 aprile 2010 n. 1804 e 18 marzo 2010 n. 1183), secondo cui tale norma non ha inciso sul diritto all'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile, giacchè è disposizione che ha posto misure organizzative fermo restando il rispetto dei principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla L. n. 104 del 1992 e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili (così il comma 413).
Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all'alunno bisognevole, l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".

Quanto alla colpa dell'intimata amministrazione nel disporre l'avversata decurtazione delle ore di sostegno, è qui sufficiente rilevare che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta quando ormai la normativa di riferimento era venuta meno per effetto della citata sentenza del giudice delle leggi n. 80/2010.

Ciò precisato in ordine all'illegittimità dell'impugnato provvedimento e alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187).

Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, tenendo conto del periodo di carenza del pieno sostegno (nel caso, di pochi mesi, stante il tardivo riconoscimento del rapporto 1/1 da parte dell'amministrazione scolastica), nonché del numero differenziale delle ore di sostegno illegittimamente negate (nella specie il 50% di quelle dovute).
Sulla base dei predetti parametri, il Collegio, in accoglimento della proposta domanda risarcitoria, ritiene di dover equitativamente liquidare, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la domanda impugnatoria proposta con l'odierno ricorso ed accoglie quella risarcitoria, per l'effetto dichiarando il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'intimato Ministero, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.000,00 (duemila).
Condanna il medesimo Ministero al pagamento di spese e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre a IVA e CPA e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE   DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2011


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