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Aree di classificazione: DIRITTO ALL'ASSISTENZA - DIRITTI DI FAMIGLIA - LEGGE 104/92 - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE 

MAGISTRATURA: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
LUOGO: Brescia
DATA: 8 luglio 2009
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 1457


TITOLO: i familiari obbligati agli alimenti non sono tenuti a compartecipare alle spese di frequenza alla comunità alloggio di un congiunto con disabilità grave. Il limite dell'inconsistenza di fondi nel bilancio del Comune non è motivazione sufficiente per non erogare un servizio previsto nei LEA.

ok DISABILE GRAVE ok INTERDIZIONE ok COMUNITÀ ALLOGGIO ok INDICATORE ISEE ok COMPARTECIPAZIONE ok OBBLIGATI AGLI ALIMENTI ok ILLEGITTIMITÀ ok COMUNE ok RIVALSA ok LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

> Il fatto

I fratelli di una persona disabile grave, interdetta, inserita in una comunità alloggio ricorrono contro la richiesta del Comune che richiedeva ad ogni famiglia la situazione reddituale isee finalizzata a compartecipare alle spese. Il Comune adduceva che per limiti di bilancio non poteva accollarsi la quota della retta a suo carico richiedendo così la compartecipazione ad ognuna delle famiglie dei fratelli dell'assistita. Quest'ultima non rientrava in alcun stato di famiglia dei fratelli e percepiva esclusivamente le indennità previste dallo Stato in casi analoghi. Il TAR accoglie le motivazioni di doglianza dei familiari e dichiara illegittime le pretese dell'Amministrazione.

> La massima

Dalla sola posizione di familiare tenuto agli alimenti non deriva l'obbligo di provvedere al pagamento parziale o totale delle rette o/e un diritto di rivalsa a favore dei comuni che abbiano già pagato. È perciò fuori luogo anche la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell'assistito un impegno al pagamento dell'intera retta al momento dell'ammissione nelle residenze del tipo de qua.
Non è sostenibile la tesi che l'integrazione comunale sia dovuta negli ordinari limiti delle disponibilità di bilancio. Infatti, se è pur vero che nell'art. 13 comma 1 lett. c) della L.R. 3/2008 è contenuto un riferimento alle risorse disponibili, è altrettanto vero che l'art. 8 comma 1 della medesima legge regionale fa salva la disciplina dei livelli essenziali di assistenza rafforzando in questo modo l'obbligo di integrazione dei comuni per quanto riguarda la disabilità grave.

> Testo per esteso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 375 del 2003, proposto da:
R. A., R. E., R. G., R. G., R. M. R., rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Boldi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Francesco Trebeschi in Brescia, via Battaglie, 50;
contro
Comune di Marmirolo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Zirelli, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta, 12;
nei confronti di
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Marmirolo 7.1.2003, n. 204 ai fini dell'interruzione dell'erogazione pubblica per contribuzione quota spese e assistenza della sorella.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marmirolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1 - I ricorrenti sono tutti fratelli di L. R.. maggiorenne e disabile grave e che, al presente, è stabilmente inserita nella Comunità Alloggio P.A. Bazzotti di Roverbella. La stessa prima, alla stregua della certificazione in atti, non appartiene a nessuna delle attuali famiglie anagrafiche dei suddetti ricorrenti collettivi.

2 - Dopo un positivo atteggiamento economico del Comune di Marmirolo nei confronti di L. R., in quanto così assistita dal Comune stesso di relativa residenza, quest'ultimo, a mezzo del funzionario responsabile del competente servizio comunale - ritenendo obbligati a contribuire, solo a termini di Codice Civile, i detti fratelli - indirizzava a tutti gli stessi una nota con la quale manifestava la intenzione - in ragione di un sollecitabile subentro sotto il profilo economico - di non voler più erogare quella parte di contribuzione che, nel pregresso, aveva elargito allorquando la detta persona si trovava solo inserita in C.S.E..
In particolare e a tale riguardo lo stesso funzionario richiedeva la certificazione ISEE in relazione a ciascuna delle relative famiglie anagrafiche: ovviamente al chiaro fine di determinare quanto (ulteriormente) accollare o quanto ex novo accollare.

3 - Si riassumono i relativi motivi di censura:
a - violazione di legge: artt. 2 e 3 D.Lgs 109/98 e ss.mm. ex D.Lgs. 130/00; 1 bis D.p.c.m. 221/1999 e ss.mm. ex art. 1 D.p.c.m. 241/2001; 422 e 438 C.C.;
b - eccesso di potere; disparità di trattamento; irragionevolezza;
c - violazione di legge: art. 22 L. 328/2000; eccesso di potere: sviamento;
d - incompetenza; eccesso di potere: contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione art. 107 co. 1 D.Lgs 267/2000.

4 - Al seguito di dette lamentele è stata disposta istruttoria (22 del 29.2.2009) all'esito della quale (dep. 27.2.2009 Comune di Marmirolo . 26.2.2009 pn 3094) si è appreso che L.R. è sottoposta a tutela, percepisce indennità e pensione e che la relativa somma viene versata per intero alla Comunità alloggio di cui sopra. La ivi disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di L.R. non ha sortito alcuna propria costituzione in questa sede.

5 - Ciò premesso, il Collegio rileva che i ricorrenti collettivi, nel prospettare i vari vizi su riassunti, avviluppano tutti i medesimi nell'ambito di un unico presupposto che, a loro dire, sarebbe esaustivamente ostativo alla applicazione della qui contestata normativa comunale (p.9 1° motivo e seguenti) già in precedenza brevemente descritta.

5.1 - Ed invero tale dirimente presupposto consisterebbe nel fatto che il Comune non potrebbe richiedere alcunché in quanto, nel caso, la circostanza di essere fratelli e perciò stretti congiunti e, in quanto tali, obbligati agli alimenti ex Codice Civile, non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare le dette pretese comunali.

6 - Con il presente ricorso si domanda dunque di accertare se il Comune di Marmirolo abbia titolo (o meno) a richiedere ai ricorrenti, che sono tutti fratelli della assistita - che non è inserita in nessuna delle loro rispettive famiglie anagrafiche e che continua a fare famiglia a sé dopo la morte dell'anziana madre - la certificazione ISEE di ciascuno di essi: in quanto ciascuno medesimo asseritamente tenuto agli alimenti di cui al Codice Civile e a favore della detta sorella (art.433 Cod. civile; artt. 3 - 4 Regolamento comunale CC n. 68 e n. 69 del 29.11.2000). Ciò al fine di determinare in che misura ciascuno di essi stessi potesse contribuire al pagamento delle spese di inserimento di L.R. nella detta Comunità alloggio di Roverbella: altrimenti manifestando il Comune medesimo l'intenzione di non erogare più contributi per pagare la retta inerente.

6.1 - A dire, invero, del Comune di Marmirolo, giusta il disposto dell'art. 3 di cui al conferente regolamento in connessione col successivo disposto dell'art. 4 dello stesso, la necessaria partecipazione alla spesa dedotta in atti da parte di detti familiari, in quanto tenuti agli alimenti, dovrebbe, di poi, venire determinata sulla base delle risultanze derivanti dall'indicatore specifico della situazione economica equivalente calcolato in base ai vari disciplinati criteri.

7 - Tali ultimi articolati normativi - impugnati per tempo in quanto non altrimenti ex se lesivi nei confronti dei ricorrenti stessi (v. tempi di notifica e deposito) - sono posti in discussione solo per quanto qui occorrer possa. Di talché di ciò non si potrà non tener conto ai fini della loro sorte, nel caso di ragione.

8 - Osserva ora il Collegio che tra i criteri stabiliti dal Comune non appare condivisibile l'estensione del concetto di nucleo familiare dell'assistita a soggetti sol tenuti agli alimenti. Si tratta in realtà di fattispecie diverse e non sovrapponibili. L'art. 1-bis del D.P.C.M. 221/1999 stabilisce che del nucleo familiare fanno parte solo i componenti della famiglia anagrafica (definita dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). Solo nel caso di soggetti a carico ai fini IRPEF si supera il riferimento alla famiglia anagrafica e si fa ricorso all'elenco dell'art. 433 c.c. in via sussidiaria per scegliere tra più obbligati.

8.1. - Cosicché dalla sola posizione di familiare tenuto agli alimenti non deriva l'obbligo di provvedere al pagamento parziale o totale delle rette o/e un diritto di rivalsa a favore dei comuni che abbiano già pagato.
Del resto l'art. 2 comma 6 del Dlgs. 109/1998 precisa che le disposizioni sull'ISEE non attribuiscono agli enti erogatori la facoltà ex art. 438 comma 1 c.c. nemmeno nei confronti dei componenti il nucleo familiare dell'assistito. Le norme di legge 3 dicembre 1931 n. 1580 sulla rivalsa per le spese di spedalità o manicomiali dovevano quindi intendersi come non applicabili al caso in esame. La legge 1580/1931 risulta ora espressamente abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112; è perciò fuori luogo anche la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell'assistito un impegno al pagamento dell'intera retta al momento dell'ammissione nelle residenze del tipo de qua (v. T.A.R. Brescia 22 settembre 2008 n. 1102). Sulla disciplina della rivalsa non ha, inoltre, inciso l'art. 8 comma 1 della LR 12 marzo 2008 n. 3, che contiene un generico riferimento non cogente ai soggetti civilmente obbligati secondo le normative vigenti. Questa appare del resto l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto diversamente la legge regionale avrebbe invaso la potestà legislativa statale sui rapporti di diritto privato.

9 - Va infine soggiunto che, nel caso, non è sostenibile la tesi che l'integrazione comunale sia dovuta negli ordinari limiti delle disponibilità di bilancio. Infatti, se è pur vero che nell'art. 13 comma 1 lett. c) della L.R. 3/2008 è contenuto un riferimento alle risorse disponibili, è altrettanto vero che l'art. 8 comma 1 della medesima legge regionale fa salva la disciplina dei livelli essenziali di assistenza rafforzando in questo modo l'obbligo di integrazione dei comuni per quanto riguarda la disabilità grave come nel caso di specie.

10 - Resta da sottolineare il fatto che l'eventuale azione di rivalsa non è certo prospettabile in questa sede: altrimenti dubbia, per alcuni aspetti, la piena legittimazione del Comune di Marmirolo e pur anche la giurisdizione di questo Giudice.

11 - Il ricorso va dunque accolto, nella considerazione che la nota impugnata abbia immediato carattere astringente la posizione dei ricorrenti e con disapplicazione, in parte qua, delle norme regolamentari che l'hanno ispirata. Ciò al fine di evitare un annullamento erga omnes: all'evidenza fuori luogo.

12- Soccorrono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia - definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la impugnata nota.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE   DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009



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