RICERCA CON ARGOMENTO->  PAROLA:
RICERCA GENERICA-> 
informazioni sul motore di ricerca
jusabili, sito della giurisprudenza e delle sentenze web design: dharma.it

Testo: normale  molto grande  alto contrasto

DISCRIMINAZIONI | PREVIDENZA E ASSISTENZA  
Logo poverta

Il Progetto

Lo Staff

Osservatorio
Giuridico


News

Ultimi pareri

Contatti

Home page


Aree di classificazione: MOBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI UMANI (CONVENZIONE ONU) - LEGGE 104/92  

MAGISTRATURA: TRIBUNALE
LUOGO: Roma
DATA: 11 ottobre 2011
TIPO: Ordinanza
NR. PROVVEDIMENTO:


TITOLO: è discriminazione non adeguare linee di trasporto pubblico che non permettano la fruizione alle persone disabili.

ok TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ok INACCESSIBILITÀ ok DISCRIMINAZIONE INDIRETTA ok RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE


> Il fatto

Una persona disabile adisce il Giudice per costringere l'ente gestore dei trasporti pubblici ad adeguare gli autobus di una specifica tratta, in quanto non idonei a trasportare le persone non deambulanti. Secondo il ricorrente l'ente pone in essere una discriminazione indiretta, ai sensi della legge 67 del 2006. Il Giudice, verificata la rispondenza dei documenti alle doglianze, accoglie il ricorso e condanna l'ente ad utilizzare su quella tratta autobus accessibili, nonché condanna a corrispondere al ricorrente la somma di € 1000 a titolo di danno non patrimoniale.

> La massima

La circostanza che una persona con disabilità non possa esercitare, al pari delle persone normodotate, il diritto di usufruire di un mezzo di trasporto pubblico, concreta un comportamento indirettamente discriminatorio in quanto il trattamento di sfavore nei suoi confronti si attua attraverso una condotta apparentemente neutra che, in realtà, contiene in sé una concreta lesione nei confronti di una categoria di persone.

> Testo per esteso

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Prima Civile

 
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ... 2011;

premesso che

con ricorso depositato .... 2011 e notificato il ... 2011 XY ha chiesto la pronuncia di un provvedimento tendente a porre fine ai comportamenti discriminatori posti in essere dalla COTRAL s.p.a. nei suoi confronti;
il ricorrente ha dedotto che:
è soggetto disabile al 100% non deambulante;
in data ... 2011 doveva recarsi a Genazzano (RM) con partenza da Roma-Anagnina;
chiamato il numero verde dell'azienda di trasporti, l'operatore gli comunicava che non sono disponibili mezzi idonei al trasporto di soggetti disabili non deambulanti;
tale situazione contrasta con il disposto di cui all'art.3 della Costituzione e della legge n.104/92 ed a norma della legge n.67 del 1.3.2006 egli ha diritto a far cessare il comportamento discriminatorio nei suoi confronti;
l'assenza di mezzi idonei per il trasporto di soggetti diversamente abili non deambulanti comporta discriminazione sia diretta che indiretta, essendo il ricorrente trattato in maniera meno favorevole rispetto a tutti i cittadini deambulanti, dovendosi pertanto munire di un mezzo proprio o locato per arrivare dove le persone senza disabilità motorie possono arrivare agevolmente;
la COTRAL s.p.a., nonostante eroghi un servizio pubblico che debba garantire una parità di trattamento, non ha provveduto in alcun modo a rendere gli automezzi accessibili;
un servizio di trasporto pubblico non accessibile è lesivo dell'autostima del soggetto con problemi di disabilità perché lo costringe ad umiliarsi mendicando l'aiuto dei passanti o lo costringe a fare a meno del servizio pubblico;
l'abbattimento delle barriere architettoniche è un dovere imposto da una normativa in vigore da più di vent'anni;
i diritti sopracitati sono stati ampliati e resi più pregnanti anche dall'emanazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro parlamento con la legge n.18 del 3 marzo 2009;
il ricorrente ha, pertanto, chiesto che, riconosciuto e accertato che nei mezzi della COTRAL s.p.a., che fanno la tratta Roma-Anagnina destinazione Genazzano vi sono barriere tali da renderli non usufruibili da persone con disabilità, verificata la presenza di discriminazione di trattamento tra i soggetti abili e non abili nei mezzi della COTRAL s.p.a., sia imposto alla COTRAL s.p.a. l'adeguamento dei propri mezzi all'accessibilità e che, riconosciuto ed accertato che la COTRAL s.p.a. ha cagionato un danno non patrimoniale al signor XY, sia condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 1000 o in quella maggiore o minore che sarà individuata in via equitativa dal giudice;
il ricorrente ha chiesto, altresì, che l'eventuale ordinanza di accoglimento venga pubblicata su un quotidiano nazionale o su un quotidiano del territorio del comune di Roma;
la COTRAL s.p.a. non si è costituita in giudizio;

osserva quanto segue

il ricorrente ha fornito la prova documentale sia della propria condizione di invalidità al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, sia del fatto che la COTRAL s.p.a. non mette allo stato attuale a disposizione dei passeggeri vetture con pedana per diversamente abili nella tratta Roma-Genazzano (doc.2);
a norma dell'art.26 della legge n.104/92 la pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere all'omologazione di autobus urbani ed extraurbani finalizzati a garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;
la circostanza che una persona con disabilità non possa esercitare, al pari delle persone normodotate, il diritto di usufruire di un mezzo di trasporto pubblico, concreta un comportamento indirettamente discriminatorio in quanto il trattamento di sfavore nei suoi confronti si attua attraverso una condotta apparentemente neutra che, in realtà, contiene in sé una concreta lesione nei confronti di una categoria di persone, nel caso di specie le persone non autonomamente deambulanti;
la legge 1.3.2006 n. 67 appresta alla persona con disabilità una tutela ad ampio raggio nei confronti di qualsiasi comportamento che, di fatto, la ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione rispetto al contesto sociale ed assume ancora maggiore rilevanza ed efficacia alla luce degli art.9 e 20 della Convenzione di New York sui Diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con legge n.18/2009;
tra i principi ai quali si ispira la Convenzione vi è proprio l'accessibilità, per cui devono essere adottate misure adeguate a garantire alla persona con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti;
nel caso in esame può, dunque, ritenersi che il ricorrente, in quanto persona con disabilità, abbia subito una discriminazione indiretta per l'impossibilità di accedere al servizio pubblico di trasporto gestito dalla COTRAL s.p.a. a causa della presenza di barriere architettoniche;
per quanto riguarda la specifica tutela che può essere adottata nel caso in esame a norma dell'art.3 della legge n.67/2006, si ritiene sussistente ogni presupposto di fatto e di diritto per ordinare alla COTRAL s.p.a. di rimuovere la discriminazione accertata attraverso l'acquisizione di mezzi di trasporto accessibili alle persone con disabilità nella tratta Roma-Genazzano;
con riferimento al risarcimento del danno, la lesione di valori inerenti alla persona quali la dignità e l'eguaglianza sostanziale (artt.2-3 Cost.), così come dedotta dal ricorrente, induce a ritenere presumibile
un danno non patrimoniale concretato dal senso di turbamento e disagio che la situazione dedotta in giudizio ha causato al ricorrente, equitativamente liquidabile in euro 1000;
ai sensi dell'art.3, 4° comma della legge n.67/2006 si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a spese della COTRAL s.p.a, per una sola volta sull'edizione romana del quotidiano "La Repubblica”;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

visto l'art.3 della legge n.67/2006;
in accoglimento del ricorso, accertata la natura discriminatoria indiretta della condotta posta in essere dalla COTRAL s.p.a.,
a) ordina alla COTRAL s.p.a. di mettere a disposizione degli utenti, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, mezzi di trasporto accessibili alle persone con disabilità nella tratta Roma-Genazzano;
b) condanna la COTRAL s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di XY della somma di euro 1000;
c) ordina la pubblicazione del presente provvedimento a spese della COTRAL s.p.a. per una sola volta sull'edizione romana del quotidiano "La Repubblica";
d) condanna la COTRAL s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1040, di cui euro 500 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Roma, 11 ottobre 2011 Il Giudice
Dott.ssa Eugenia SERRAO


TORNA SU