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Aree di classificazione: DIRITTO ALLA MOBILITà - DIRITTI UMANI E CONVENZIONE ONU - GIUDICE COMPETENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO 

MAGISTRATURA: TRIBUNALE
LUOGO: Roma
DATA: 22 ottobre 2011
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO:


TITOLO: è discriminazione non adeguare i mezzi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture alle norme di eliminazione delle barriere architettoniche.

ok TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ok INACCESSIBILITÀ ok STAZIONE METROPOLITANA ok AUTOBUS ok SERVIZI ALTERNATIVI ok DISCRIMINAZIONE ok PROVA DEL DANNO ok ESCLUSIONE DANNO PATRIMONIALE ok DANNO NON PATRIMONIALE ok ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI


> Il fatto

I genitori di una ragazza disabile citano in Tribunale il Comune di Roma e l'azienda di trasporto pubblico ATAC per obbligarli ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono alla figlia di circolare liberamente in città, in particolare alcune linee di autobus e alcune stazioni della metropolitana. Pur in presenza di servizi alternativi "dedicati", ritengono che l'inerzia degli enti produca una discriminazione verso la figlia e chiedono il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie la tesi del ricorrente, valutando che gli enti convenuti pongono in essere una discriminazione indiretta e condannano i convenuti a rimuovere tali discriminazioni e a corrispondere un risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stato dimostrato quello patrimoniale.

> La massima

La predisposizione di servizi sostitutivi ed alternativi - a prescindere da ogni valutazione relativa alla loro efficienza - consente invero di escludere l'ipotesi della discriminazione diretta, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 67/06, ma non anche quella della discriminazione indiretta, prevista dal comma 3, poiché la fruizione del servizio alternativo appositamente predisposto per le persone disabili non eliminerebbe la posizione di svantaggio in cui quelle si trovano a causa dell'impossibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico rispetto alle altre persone, poiché non consentirebbe comunque loro di vivere la propria vita, esplicare la personalità e soddisfare i propri bisogni traendo dal servizio la medesima utilità. E ciò non soltanto perché le modalità di esercizio dei servizi alternativi non consentono di rispettare i medesimi tempi, a parità di percorso, del servizio di trasporto ordinario, ma anche perché quelle modalità imporrebbero alla persona disabile una modalità di vita che, separandola dalle altre persone con cui condivide o potrebbe condividere le esperienze normalmente comuni, la escluda dall'ambito di quelle persone.

> Testo per esteso

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seconda sezione civile

Il Giudice

letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. 60073/2010 r.g., introdotto con ricorso ex art. 3 della legge n. 67 del 2006 da
xxx xxx e xxx xxx, in qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore xxx xxx (avv. Xxx xxx)
nei confronti di
ROMA CAPITALE (avv. Luigi D'Ottavi) AT.AC. S.P.A (avv.ti Vincenzo Patanella e Stefano Bibbolino)
sentite le parti, sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso:
che i ricorrenti hanno esposto che alla figlia minore xxx xxx, nata il xxx, affetta da un grave handicap con difficoltà motoria, non è consentito l'accesso ai "mezzi pubblici" (autobus e linea A della metropolitana) a causa della presenza di barriere architettoniche e che ciò rappresenta una discriminazione, poiché le è impedita la libera circolazione nella città;
che hanno quindi chiesto (come da atto di precisazione della domanda depositato il 10.2.2011) che Roma Capitale (già Comune di Roma) e ATAC spa siano condannati al risarcimento del danno, pari alla somma di € 70,00 al giorno "per spese di taxi o di utilizzo dell'autovettura", oltre al danno morale da liquidarsi secondo equità, e all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti in alcune fermate della linea A della metropolitana romana e in alcuni autobus di linea, specificamente indicati, nonché alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione cittadina;
che Roma Capitale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la propria carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ha chiesto che la domanda sia rigettata perché infondata;
che l'ATAC spa ha chiesto che la domanda sia rigettata perché infondata;

OSSERVA

1 - L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da Roma Capitale, è infondata.
I ricorrenti, infatti, hanno agito per ottenere la tutela che la legge 1 marzo 2006, n. 67, offre alle persone disabili che subiscano discriminazioni. Il riconoscimento di tale forma di tutela non contempla che siano necessariamente accertati la violazione di un diritto o di un'altra situazione giuridica soggettiva ovvero il
compimento di condotte inadempienti a prescrizioni normative che attribuiscano quel diritto o situazione a persone in condizioni di disabilità, ma presuppone l'accertamento della valenza discriminatoria di comportamenti tenuti da chicchessia.
In virtù dell'espresso richiamo alle "forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," contenuto all'art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2006, la tutela richiesta dai ricorrenti è quindi in ogni caso attribuita al giudice ordinario.

2 - Come è noto, la legge 1° marzo 2006, n. 67, ha fornito nuovi strumenti di tutela in favore delle persone disabili.
In particolare, la legge, dopo aver evidenziato (art. 1) l'intenzione di attuare il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., ha sancito il divieto di ogni pratica discriminatoria in pregiudizio delle persone con disabilità (art. 2).
Secondo la nuova normativa, la discriminazione può essere diretta, quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, o indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerate discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Tenuto conto di quanto sopra, non vi è dubbio che la normativa introdotta con la legge n. 67/06 ha apprestato una tutela ad ampio raggio della persona disabile da qualsiasi comportamento che, di fatto, lo ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione rispetto al contesto in cui agisce.
Tale strumento normativo, peraltro, deve essere applicato in coordinamento con i principi costituzionali e con la "Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità", approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009.
Proprio la predetta Convenzione, cornice giuridico-culturale di riferimento di tutto il sistema normativo a tutela dei disabili, ha evidenziato come anche la mancata adozione di "accomodamenti ragionevoli" costituisce di per sé una discriminazione vietata, con conseguente obbligo generale di adottare tutti gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per consentire a una persona con disabilità di superare gli ostacoli che di fatto gli impediscono di partecipare alla pari degli altri in un determinato contesto.
Così, una discriminazione può essere configurata anche nel caso in cui tutti i soggetti vengano trattati nello stesso modo, senza tener conto delle differenze personali, a condizione che l'adattamento necessario per la rimozione degli ostacoli non comporti un "onere sproporzionato o eccessivo" (art. 2 Convenzione Onu).

Va sottolineato, inoltre, che l'art. 1 della legge n. 67/06 ha richiamato l'art. 3 Cost. nella sua interezza, con riferimento, quindi, sia all'eguaglianza in senso formale che all'eguaglianza in senso sostanziale "(...è compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli.. che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana .. )".
Di conseguenza, le possibili aggressioni alla dignità del disabile sono state efficacemente catalogate, in dottrina, nelle seguenti modalità:
a) la situazione di disagio cagionata dal mondo esterno per come esso si presenta (con riferimento, ad es., alle c.d. "barriere architettoniche");
b) le inadempienze e i ritardi della Pubblica Amministrazione;
c) gli atti idonei a discriminare il disabile a motivo del suo handicap in ogni situazione o formazione sociale nella quale si trovi a vivere.
In considerazione di quanto sopra, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione che non provveda, ove ragionevolmente possibile, ad eliminare i predetti ostacoli deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta di cui alla legge n. 67/06 (la P.A., quindi, potrebbe porre in essere condotte discriminatorie attraverso una disposizione - come un regolamento - un atto amministrativo generale - come un bando di gara o di concorso - un atto amministrativo, un criterio, una prassi, un patto o un comportamento, anche omissivo).
In particolare, riprendendo quanto sopra accennato con riferimento all'attribuzione della giurisdizione, il procedimento ai sensi della legge n. 67/06 non è finalizzato a tutelare il disabile dalle condotte (commissive od omissive) poste in essere in violazione di prescrizioni normative, bensì a tutelarlo dalla pregiudizievole situazione in cui quello si venga a trovare a causa di fatti che in concreto realizzino ai suoi danni una discriminazione, nei termini definiti dall'art. 2 della legge n. 67/06.

3 - Per quanto attiene ai profili concernenti la legittimazione passiva dei convenuti, osserva il tribunale che, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, l'ATAC spa è il soggetto a cui possono riferirsi le conseguenze di natura discriminatoria conseguenti all'inadeguatezza degli autobus di superficie da essa gestiti (e non anche di quelli gestiti da altri soggetti) e Roma Capitale il soggetto che analogamente risponde delle discriminazioni generate dall'inadeguatezza delle strutture delle stazioni della linea metropolitana A. Alla società ATAC, infatti, è attribuita la gestione e lo sfruttamento commerciale delle stazioni della metropolitana, ma non anche la gestione e l'adeguamento delle strutture, ivi compreso l'adeguamento alle esigenze delle persone disabili, che gravano sull'Amministrazione capitolina.

4 - L'istruttoria svolta - caratterizzata dalla collaborazione prestata dai convenuti, che hanno posto a disposizione del tribunale ogni elemento necessario occorrente ad avere contezza della situazione di fatto esistente e delle prospettive di mutamento, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie - ha consentito di accertare quanto segue.

4.1. Non tutte le vetture destinate all'esercizio delle linee di superficie oggetto della domanda proposta dei ricorrenti sono attualmente munite della pedana per persone diversamente abili (linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664, che transitano in prossimità dell'abitazione in cui vive la minore xxx xxx; la gestione delle linee 502, 657 e 663, invece, non è affidata all'ATAC, ma alla Roma TPL scarl).

4.2. Per quanto attiene alla metropolitana, si rileva che i ricorrenti hanno chiesto la cessazione del comportamento discriminatorio limitatamente alle seguenti stazioni della linea A: Ottaviano-S. Pietro, Lepanto, Flaminio, Spagna, S. Giovanni, Re di Roma, Ponte Lungo, Barberini, Vittorio Emanuele, Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba-Quadraro, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Cinecittà e Anagnina.
La quasi totalità di tali stazioni è attualmente priva di ascensore e di montascale. L'ing. Pasquale Donia, Dirigente del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, ha dichiarato all'udienza del 7.7.2011 che è prevista entro la fine del corrente anno l'installazione di montascale nelle stazioni di Anagnina, Flaminio, Lepanto e Ottaviano e che l'Amministrazione si è attivata per reperire i fondi per la realizzazione di montascale nelle stazioni di Giulio Agricola, Lucio Sestio, Numidio Quadrato, Porta Furba, Arco di Travertino e Colli Albani. Vi sono poi delle stazioni in cui "non è possibile installare i montascale", per le quali è previsto un intervento di ristrutturazione che contempla anche la realizzazione di ascensori o comunque l'accessibilità per le persone disabili (intervento i cui tempi di esecuzione non sono ipotizzabili, in considerazione dell'attuale carenza di fondi).

5 - L'inesistenza di ausili - quali gli ascensori, i montascale, le rampe o gli scivoli - idonei a superare la barriera architettonica costituita dalla rampe di scale che conducono dall'ingresso delle stazioni della metropolitana ai binari, costituisce un oggettivo impedimento ad avvalersi del servizio pubblico di trasporto urbano per una persona affetta da disabilità con grave difficoltà motoria, quali è la disabilità presentata da xxx xxx (doc. 1 fasc. ricorrenti).
Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alle autovetture adibite al servizio di superficie (autobus), che siano prive di pedane per consentire l'accesso alla persona disabile con difficoltà motorie.
E' stata rappresentata ed illustrata dai convenuti la sussistenza di servizi alternativi, volti a consentire alle persone disabili di fruire di un mezzo di trasporto pubblico che consenta loro di raggiungere egualmente il luogo di destinazione che non potrebbero raggiungere mediante l'uso del mezzo di trasporto pubblico ordinario inaccessibile.
La predisposizione di tali servizi - a prescindere da ogni valutazione relativa alla loro efficienza - consente invero di escludere l'ipotesi della discriminazione diretta, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 67/06, ma non anche quella della discriminazione indiretta, prevista dal comma 3, poiché la fruizione del servizio alternativo appositamente predisposto per le persone disabili (è il caso della linea di superficie 590, sostitutiva della metropolitana, o del "servizio pronto intervento pedane", qualora la pedana non funzioni) non eliminerebbe la posizione di svantaggio in cui quelle si trovano a causa dell'impossibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico rispetto alle altre persone, poiché non consentirebbe comunque loro di vivere la propria vita, esplicare la personalità e soddisfare i propri bisogni traendo dal servizio la medesima utilità. E ciò non soltanto perché le modalità di esercizio dei servizi alternativi non consentono di rispettare i medesimi tempi, a parità di percorso, del servizio di trasporto ordinario, ma anche perché quelle modalità imporrebbero alla persona disabile - ed è verosimilmente questo il caso della studentessa xxx xxx - una modalità di vita che, separandola dalle altre persone con cui condivide o potrebbe condividere le esperienze normalmente comuni, la escluda dall'ambito di quelle persone.
Per tali ragioni il tribunale ritiene che l'impossibilità di accedere al trasporto pubblico locale costituisca una forma di discriminazione nei confronti della disabile xxx xxx, tutelabile mediante il ricorso allo strumento predisposto dalla legge n. 67 del 1.3.2006.

6 - La rimozione degli effetti della discriminazione è stata chiesta nell'interesse di una singola persona. All'individuazione delle modalità di tutela deve quindi procedersi avendo riguardo a specifiche situazioni di discriminazione, che riguardano la persona interessata.

6.1. Sul punto, il ricorso introduttivo individua una situazione di carattere generale, individuata nell'impedimento alla "libera circolazione in città", ribadita nella nota di precisazione della domanda depositata il 10.2.2011, con il richiamo all'impedimento alla "partecipazione sociale". Non vi sono riferimenti specifici alla frequentazione di luoghi o allo svolgimento di attività (quali la frequentazione della scuola), praticate o che sarebbero praticate se non vi fossero gli ostacoli all'accesso al trasporto pubblico. La richiesta dei ricorrenti, d'altra parte, non è stata estesa ai mezzi di trasporto che interessano l'intero territorio metropolitano, ma limitata agli autobus di superficie e alla linea metropolitana che transitano o nell'ambito del territorio in cui risiedono con la figlia (via xxx) o comunque lo interessino.
Ciò premesso, si ritiene che la tutela deve essere accordata anche in presenza della descritta richiesta di carattere generale, nei termini di seguito indicati. A tale riguardo si osserva preliminarmente che può farsi riferimento, nell'individuazione delle opportune modalità di rimozione della discriminazione, alle ordinarie esigenze ed occupazioni di una ragazza di xxx anni, anche finalizzate allo svago in compagnia dei coetanei, e alle conseguenti esigenze di mobilità. La determinazione delle modalità di rimozione della discriminazione, inoltre, dovrà essere effettuata svolgendo un opportuno contemperamento degli interessi delle parti (secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251 / del 2008, con riferimento alla Convenzione ONU del 13.12.2006).

6.2. Con riferimento al trasporto di superficie, gestito dall'ATAC, gli effetti della discriminazione possono essere rimossi mediante l'esercizio del trasporto sulle linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664 (essendo la gestione delle linee 502, 657 e 663 affidata alla Roma TPL scarl) con vetture che siano, tutte, munite di pedana. Qualora l'ATAC non sia attualmente in grado di provvedervi in maniera completa, dovrà fornire il servizio entro il termine di 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti.

6.3 Per quanto attiene alla linea metropolitana, gli effetti della condotta discriminatoria possono essere adeguatamente rimossi mediante l'installazione, da parte di Roma Capitale, di piattaforme servoscala a piattaforma ribaltabile nelle stazioni che già non ne siano fornite o non siano fornite di ascensori. Le piattaforme servoscala dovranno essere installate in numero sufficiente a consentire l'accesso da almeno una delle entrate delle stazioni fino a ciascuna delle piattaforme di attesa dei treni. AI fine di consentire l'utilizzazione delle piattaforme servoscala dovrà essere predisposto, per ciascuna di esse, un sistema di chiamata a pulsante di un addetto, presente nell'intero arco di svolgimento del servizio di trasporto (come si verifica per gli impianti già in funzione, secondo quanto riferito dall'ing. Pasquale Donia).
Anche in tal caso l'installazione e il funzionamento delle piattaforme dovranno essere assicurati entro il termine di 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti.
Per quanto attiene alle stazioni non munite di ascensori, nelle quali non sia possibile installare il montascale, il tribunale ritiene di non imporre l'esecuzione di alcuna misura. Ciò non perché l'impossibilità di accesso ai treni che transitano in tali stazioni non produca di per sé effetti discriminatori, astrattamente corrispondenti a quelli provocati dall'impossibilità di accedere nelle altre stazioni, ma perché l'esiguità del numero di stazioni che rimarrebbero inaccessibili, la vicinanza di alcune di esse ad altre stazioni che sono o dovranno divenire accessibili, la carenza di specifiche allegazioni in merito ai luoghi e alle attività praticati o che potrebbero essere praticati dalla ragazza, la rilevanza della spesa a carico della collettività, la complessità del procedimento (che comporta anche la valutazione di aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio artistico e culturale) e la necessità che parte rilevante delle risorse finanziarie siano messe a disposizione da parte di amministrazioni rimaste estranee al presente procedimento, conducono a ritenere che, contemperando gli interessi delle parti, il complesso delle attività prescritte siano tali da consentire la rimozione degli effetti della discriminazione, avendo riguardo alla situazione da tutelare rappresentata dai ricorrenti.

7 - Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di € 70,00 giornalieri "per spese di taxi o di utilizzo dell'autovettura". I ricorrenti, infatti, non hanno fornito neppure un principio di prova in merito alla circostanza di avere fatto uso della propria autovettura o di avere fruito del servizio taxi, né delle distanze generalmente ricoperte e della frequenza del ricorso a tali mezzi (ad esempio, non è stato allegato che la figlia fosse trasportata a scuola con uno di tali mezzi, né la distanza percorsa).
L'indubbia possibilità di fornire almeno un principio di prova del danno patrimoniale subito non consente di procedere alla sua liquidazione equitativa.
Non vi è dubbio, invece, che la discriminazione posta in essere dai convenuti ha comportato all'interessata un danno di natura non patrimoniale, ravvisabile nella oggettiva lesione di valori della personalità umana costituzionalmente protetti.
Valutata la specificità dei fatti di causa, si ritiene equa una liquidazione di tale danno nella misura di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 67/06.
Come richiesto, si dispone anche la pubblicazione del presente provvedimento, a spese delle parti convenute (in solido), per una sola volta sulle pagine della "Cronaca di Roma" del quotidiano "II Messaggero". In considerazione del tenore della prescrizione contenuta nel quarto comma dell'art. 4, non può disporsi la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani.
Infine, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata all'udienza deI6.10.2011, deve disporsi la compensazione delle spese del procedimento.

P. Q. M.

il Tribunale
a) ordina la cessazione dei comportamenti discriminatori tenuti da Roma Capitale e dall'AT.AC. s.p.a. nei confronti di xxx xxx e per l'effetto:
(i) ordina all'A.T.AC. s.p.a. di esercitare il trasporto sulle linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664 soltanto con vetture che siano munite di pedana;
(ii) fissa in 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti il termine entro il quale l'AT.AC. s.p.a. dovrà attuare compiutamente l'ordine, qualora non sia attualmente in grado di
provvedervi in maniera completa per carenza di autovetture disponibili, già munite di pedana;
(iii) ordina a Roma Capitale di installare piattaforme servoscala a piattaforma ribaltabile nelle stazioni che già non ne siano fornite o non siano fornite di ascensori (con esclusione delle stazioni in cui non sia
tecnicamente possibile installare le piattaforme sulle strutture attualmente esistenti), con le modalità specificate al paragrafo 6.3. della motivazione;
(iv) fissa in 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti il termine entro il quale Roma Capitale dovrà assicurare l'installazione e il funzionamento delle piattaforme;
b) condanna Roma Capitale e l'A.T.AC. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di xxx xxx, e per essa dei genitori esercenti la potestà, la somma di € 5.000,00, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale;
c) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
d) compensa le spese del procedimento, come richiesto dalle parti;
e) ordina la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, a spese delle parti convenute (in solido), per una sola volta sulle pagine della "Cronaca di Roma" del quotidiano "II Messaggero".
Si comunichi.
Roma, 22.10.2011.
Il Giudice
Dott. Federico Salvati


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