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Aree di classificazione: MOBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI UMANI (CONVENZIONE ONU) - GIUDICE COMPETENTE  

MAGISTRATURA: TRIBUNALE
LUOGO: Torino
DATA: 27 marzo 2012
TIPO: Ordinanza
NR. PROVVEDIMENTO:


TITOLO: è discriminazione permettere il rifacimento di spazi esterni al sagrato della Chiesa con materiali inidonei alla deambulazione, finanziati dal Comune.

ok DISCRIMINAZIONE ok LEGGE 67 2006 ok RIFACIMENTO SAGRATO ok AUTORIZZAZIONE COMUNE ok NORME BARRIERE ARCHITETTONICHE -


> Il fatto

Nel mese di gennaio 2009 la signora F.R., affetta da invalidità che non le consente di deambulare e che la costringe permanentemente su una sedia a rotelle, richiedeva all'Utim, associazione autorizzata ad agire per la tutela giuridica delle persone con disabilità vittime di discriminazione (legge 67/2006), di sostenerla in un caso di discriminazione di cui era vittima da parte del Comune di Moncalieri e della Parrocchia di San Martino Vescovo di Revigliasco (Torino).
La richiesta era comprovata da numerosi documenti dai quali si evidenziava la violazione del Decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, spazi e servizi pubblici".
In particolare la signora F.R. faceva notare che già nel corso dei lavori la mancata osservanza di dette norme era stata da lei stessa segnalata più volte al Comune di Moncalieri ricevendone risposte rassicuranti sia dal Sindaco allora in carica e dal Servizio tecnico del Comune.
Tuttavia, terminati i lavori, sussistevano barriere architettoniche che impedivano alla signora F.R. di fruire degli spazi pubblici restaurati.
L'Utim accettava di rappresentare la signora F.R. avanti al Tribunale di Torino per ricorrere contro la discriminazione.
Dopo varie udienze e rinvii, dopo una perizia del Ctu (Consulente tecnico d'ufficio) ed una perizia di parte, nonostante la disponibilità dell'Utim a pervenire ad un accordo che prevedesse l'abbattimento delle barriere esistenti, a fronte di resistenze della controparte, il Giudice condanna i resistenti affinchè cessino e rimuovano gli atti di discriminazione e a risarcire il danno.

> La massima

Non è rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità delle parti resistenti, l'esistenza o meno di uno specifico intento di porre in essere una discriminazione. Costituisce atto discriminatorio indiretto da parte dei resistenti in danno di persone portatrici di disabilità l'aver effettuato ed autorizzato lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa senza l'osservanza della normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

> Testo per esteso

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IX CIVILE
ORDINANZA

Nel procedimento ex Art. 3 della Legge 2006 nr.67, promosso da :
UTIM,Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali, in persona del Presidente pro tempore, in proprio ed a nome della sig.ra R. F., rappresentati e difesi dall'avv. M. Motta.;
Ricorrente
Contro
Città di Moncalieri, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Mirabile;
Residente
E contro
Parrocchia di san Martino Vescovo, Frazione Revigliasco, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Iorfida;
Residente
Il Giudice
Sciogliendo la riserva che precede;
visti gli atti e le difese delle parti;

Osserva

1) Parte ricorrente - premesso che la sig.ra R. F. è affetta da invalidità che non le consente di deambulare ed è costretta permanentemente su una sedia a rotelle,e, premesso ancora il sagrato e la relativa scalinata di accesso alla chiesa di Revigliasco sono stati recentemente interessati da lavori di rifacimento - ha fatto presente che "il sagrato, nella parte adiacente all'ingresso principale della chiesa, consiste in un area rivestita in lastre di pietre lisce. Tale area tuttavia è circondata da un'ampia zona coperta con acciottolato rotondo di fiume, non percorribile con la sedia a rotelle. In sostanza, la presenza dell'acciottolato impedisce l'accesso al sagrato da parte di un disabile in sedia a rotelle. Inoltre, l'acciottolato, unitamente alla presenza di una scala che collega la parte bassa e la parte alta del sagrato, impedisce al disabile in sedia a ruote di raggiungere la porta di ingresso dei locali comunali che si affacciano sul sagrato ed ospitano abitualmente momenti ricreativi e culturali, nonché le attività ordinarie di associazioni locali".

Rilevato che le opere realizzate, non essendo conformi alle norme regolatrici in materia di barriere architettoniche, non avrebbero dovuto beneficiare della erogazioni di contributi pubblici, parte ricorrente ha sottolineato che quanto sopra costituisce discriminazione ai sensi della legge 2006 nr. 67 ed ha chiesto al Tribunale, previo accertamento che "i comportamenti descritti in ricorso e posti in essere dai convenuti costituiscono una discriminazione a danno delle persone con disabilità …" di, " dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido fra loro ed a proprie spese, a rimuovere gli effetti della discriminazione , provvedendo a compiere ulteriori lavori di rifacimento e ristrutturazione del piazzale antistante la Parrocchia di san Martino …, che consentono ai disabili costretti a deambulare su sedia a ruota di accedere al sagrato ed agli attigui locali comunali", di disporre la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano La Stampa o su altro quotidiano e di condannare i convenuti in solido a corrispondere alla sig.ra Ferrero, a titolo del risarcimento del danno anche non patrimoniale, la somma di euro 10000,00.

2) Le parti resistenti si sono costituite eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza e, il Comune, anche in difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Nel merito le parti resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente.
Il procedimento è stato istruito mediante CTU e, falliti i tentativi di soluzioni stragiudiziali e conciliative, trattenuto a riserva all'udienza del 15.2.12 , con assegnazione alle parti del termine di gg.30 per il deposito di memorie conclusive.

3) E' incontroverso che la sig.ra R. F. è affetta da invalidità che la costringe su sedia a rotelle e non è contestata la legittimazione Utim che, con il decreto interministeriale 30.4.2008, è stata inserita nell'elenco dei soggetti provvisti della legittimazione ad agire di cui l'Art. 4 della Legge 2006 nr. 67.
Come sopra accennato, la parte ricorrente lamenta che i lavori di rifacimento che hanno interessato il sagrato e la scalinata antistante della Chiesa di san Martino Vescovo di Revigliasco siano stati eseguiti in modo da non consentire ad un disabile costretto su sedia a rotelle di accedere al sagrato e ai locali comunali, locali dell'Associazione Pro Loco (locali a cui si accede dopo aver salito 2/3 circa della scalinata). Il tutto - dice parte ricorrente- oltre che violazione della normativa in materie di barriere architettoniche, costituisce anche atto di discriminazione ai sensi della Legge 2006 nr. 67 che (art. 2) dispone che "si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto o un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".

Ora, atteso che questa prospettazione in fatto ed in diritto della ricorrente era già chiara nel ricorso introduttivo e che le parti resistenti, fin dalla costituzione in giudizio, si sono difese nel merito, si deve escludere la sussistenza dell'asserita nullità del ricorso dalle stesse lamentele.
Parimenti infondata è poi l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. sollevata dal Comune resistente atteso con l'ampio tenore letterale della norma sopra citata ("una disposizione, un atto….") ed il richiamo espresso operato dalla Legge 2006 nr. 67 Art. 44 del d.lgs. 286/1998 non consentono che si possa ritenere che il giudice ordinario sia privo di legittimazione ogni qualvolta la discriminazione si attua attraverso l'emanazione di un atto amministrativo.

4) In fatto è pacifico che la sig.ra R. F. possa arrivare alla chiesa in auto attraverso i percorsi asfaltati descritti dal perito alle pagg. 9-12 della relazione e che consentono di raggiungere "la porta della sacrestia servita da uno spiazzo asfaltato e raccordato da una lievissima rampa, agibile anche ai disabili che, in tal modo, hanno l'accesso diretto all'interno della Chiesa".
L'accesso al sagrato, invece (che per le persone su sedia a rotelle non può essere effettuato all'interno della chiesa atteso che il portale principale è separato dal sagrato da cinque scalini), è possibile sempre con la macchina, girando attorno alla Chiesa o attraverso un passaggio esistente tra la Chiesa e l'edificio che è accanto:" tale tragitto, molto breve, è in terra battuta con presenza di alcuni ciottoli affogati nel terreno che, nello stato di fatto, non consentono l'agevole transito della carrozzina per disabili".

Per quanto riguarda il locale comunale affittato alla pro Loco, è pacifico che vi si acceda dopo aver percorso circa 2/3 della scalinata che porta all'ingresso principale della chiesa (e da lì è ancora necessario salire 5 gradini non aggetto di giudizio in quanto l'edificio comunale non è stato interessato da alcun lavoro edilizio) e quindi che l'accesso dei disabili alla zona antistante detto locale sia totalmente precluso.

5) La controversia richiede in via preliminare, di valutare se le parti resistenti, nell'effettuare e/o autorizzare i lavori al sagrato e alla scalinata, hanno osservato la normativa vigente in materia di barriere architettoniche.
Il perito d'ufficio, dopo aver accertato che il Comune di Moncalieri ha rilasciato, per i lavori oggetto di causa, una autorizzazione edilizia e non una concessione/permesso, ha concluso che gli interventi realizzati non sono soggetti alla normativa sulle barriere architettoniche, "salvo la porzione di acciottolato di lunghezza di circa 5.50 ml che congiunge la strada asfaltata sul lato sinistro della Chiesa considerato come parte del sagrato di pertinenza della Chiesa stessa" ed ha rilevato che "quand'anche si volesse considerare di pertinenza della chiesa il pianerottolo della scalinata di fronte all'edificio comunale … ", art. 3 comma 3.4, punto d) recita che <nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile">: di conseguenza, rileva il perito "….. la visitabilità sarebbe già garantita, con l'intervento indicato dal CTU" (cioè l'intervento sull'acciottolato) per quanto concerne la scalinata, il perito motiva le sue conclusioni con il fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo come quelli che hanno interessato i luoghi di causa non sono subordinati (ex d.p.r.2001 nr. 308) a permesso di costruire e con il fatto che se anche il d.p.r. 1996 nr.503 riguarda tutti gli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualsiasi tipo di intervento e non soltanto a quelli subordinati al permesso di costruire, il D.M. 1989 nr. 236 restringe agli "spazio esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti" nei quali non è compreso l'edificio comunale (che infatti non è stato oggetto di intervento).

Le conclusioni del perito non sono confutate in ordine al sagrato della Parrocchia di San Martino Vescovo (che si difende sul concetto di discriminazione di cui infra), ma sono contestate in ordine alla scalinata della parte ricorrente che invoca il disposto dell'art 4 del d.p.r. 1996 nr. 503 rubricato "spazi pedonali".

Ora, sembra al Tribunale che le considerazioni del perito sulla conformità della scalinata alla normativa in punto di barriere architettoniche siano fondate su una interpretazione coerente con il tenore delle norme richiamate ed in particolare con il tenore letterale del d.p.r. 1996 nr. 503 e, pertanto, totalmente condivisibili.
Infatti il d.p.r. nr. 503 concerne il "regolamento recante norme per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", e quindi non è applicabile a quegli spazi ed edifici che, come la scalinata oggetto di giudizio, pubblici non sono anche se eventualmente sottoposti ad uso pubblico o gravati da servitù di passaggio.

6) Resta quindi da esaminare, per quanto concerne la lamentata discriminazione, la situazione del sagrato che, come si è detto, in sede tecnica non è stata ritenuta conforme alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
Ritiene il Tribunale che, tenuta conto della finalità della legge 1 Marzo 2006 nr. 67 - che è quella di dare attuazione all'art. 3 della Costituzione attraverso la promozione del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali - costituisce atto discriminatorio indiretto da parte dei resistenti in danno di persone portatrici di disabilità come la sig.ra R. F. l'aver effettuato ed autorizzato lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa senza l'osservanza della normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Come si è detto, infatti, in sede di CTU è stato confermato che è possibile raggiungere il sagrato passando a lato dell'edificio: in particolare, vi è un tratto praticabile anche in macchina ma ricoperto con acciottolato di pietre di fiume non percorribile con la sedia a rotelle e vi è "un tragitto, molto breve, è in terra battuta con presenza di alcuni ciottoli affogati nel terreno che, nello stato di fatto, non consentono l'agevole transito della carrozzina per disabili"
La Parrocchia di San Martino Vescovo si difende osservando che il sagrato è comodamente raggiungibile in auto e che "non si vede perché l'auto della sig.ra R. F. debba, giunta sul fianco della Chiesa, fermarsi per far percorrere alla carrozzina i cinque-sei metri di acciottolato e non possa invece naturalmente proseguire per quel breve tratto per far scendere la passeggera sulla zona lastricata"..

Tali difese non sono però conferenti ai fini che rilevano in questo giudizio. Se infatti la procedura indicata dalla difesa della resistente può essere ragionevolmente seguita nel momento di arrivo alla Chiesa, è sicuramente macchinoso e discriminatorio pretendere che all'uscita dell'edificio religioso, al termine delle funzioni, la persona disabile risalga in macchina e raggiunga con questo mezzo il sagrato. In questo caso , infatti, la persona costretta su sedia a rotelle è in una evidente posizione di svantaggio, che viene inutilmente ed illegittimamente sottolineato, rispetto alle altre persone che tali problematiche non presentano: il che è proprio la situazione che la normativa di cui alla l.2006 n r.67 vuole evitare.

7) Atteso quanto sopra esposto - e considerato che non è rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità delle parti resistenti, l'esistenza o meno di uno specifico intento di porre in essere una discriminazione - deve essere ordinato alle parti resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori e di rimuovere gli effetti della discriminazione e quindi di autorizzare e porre in essere, a proprie spese, i lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa di San Martino Vescovo in Revigliasco indicati dal CTU a pag 20 dell'elaborato peritale.

8) La parte ricorrente ha anche chiesto di essere risarcita dei danni non patrimoniali subiti.
La domanda è fondata .
Coma sopra esposto, la sig.ra F. è stata costretta per molti anni a non accedere al sagrato dopo la funzione religiosa o ad accedervi con estrema difficoltà e ciò ha comportato una grave menomazione del suo diritto di partecipare a momenti aggregativi significativi della comunità di appartenenza.
Di conseguenza, atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza anche di legittimità in punto di danno non patrimoniale e conformemente alla previsione dell'art. 3 comma 3 della l.1.2006 nr. 67, si stima equo liquidare a favore della sig.ra F. e quale risarcimento della discriminazione subita la somma di euro 1.000.00 omnicomprensiva.

Conseguentemente la Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, devono essere condannati a pagare alla sig.ra F. la somma di euro 1.000.00, oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento al saldo.
Il complesso della vicenda non consente invece di ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura della pubblicazione del provvedimento ulteriormente richiesta da parte ricorrente.

9) Stante il complessivo esito del giudizio le spese processuali devono essere dichiarate compensate sino ad 1/2 , con condanna delle parti resistenti a rimborsare a parte ricorrente la residua metà, nella misura che verrà indicata in dispositivo.
Per quanto concerne la liquidazione, deve essere ancora aggiunto che - stante l'avvenuta abrogazione di cui l'art. 9 della l. 2012 nr.1 delle tariffe professionali e la mancata emanazione da parte del ministro vigilante del decreto che stabilisce i parametri di riferimento, pure previsto dalla citata norma - sembra equo modularla utilizzando ancora le abrogate forensi come parametro: ciò in considerazione del fatto che la tariffa oggi abrogata, può essere considerata - alla luce della sua applicazione sistematica per lungo tempo, un indice oggettivo ed adeguato di valutazione delle prestazioni forensi qui in esame.

10) Le spesa della CTU, invece - che è servita per chiarire in egual misura la posizione di tutte le parti - vanno poste, come già liquidate , per 1/3 a carico di parte ricorrente, per 1/3 a carico della Parrocchia di San Martino Vescovo e per 1/3 a carico del Comune di Moncalieri.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, cosi provvede:

ORDINA alle parti resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori e di rimuovere gli effetti della discriminazione, e quindi di autorizzare e porre in essere, a proprie spese, i lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa di San Martino Vescovo in Revigliasco indicati dal CTU a pag. 20 dell'elaborato peritale;

CONDANNA in solido la Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare, a titolo di risarcimento, il danno, alla sig.ra R. F., la somma di euro 1.000.00, oltre interessi legali della data del presente provvedimento al saldo;

DICHIARA compensate fino alla metà le spese del giudizio;

CONDANNA la Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte ricorrente la residua metà, che liquida in euro 1.400.00, oltre IVA e contributi previdenziali come per legge;

PONE le spese di C.T.U, come già liquidate, per 1/3 a carico di parte ricorrente, per 1/3 a carico della Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore e per 1/3 a carico del Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentate pro tempore.

Torino, 21.03.12.

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