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Aree di classificazione: DIRITTO ALLA MOBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI UMANI - LEGGE 104/92 

MAGISTRATURA: TRIBUNALE
LUOGO: Torino
DATA: 5 novembre 2011
TIPO: Ordinanza
NR. PROVVEDIMENTO:


TITOLO: l'azienda di trasporto pubblico che non ha un parco mezzi adeguato e sufficiente al trasporto delle persone disabili compie un atto discriminatorio

ok TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE ok INADEGUATEZZA ok DISCRIMINAZIONE ok RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE


> Il fatto

A Torino, recandosi in visita con la classe ad alcuni monumenti insieme ai compagni, il bus di linea che sopraggiunge non permette all'alunna disabile in carrozzina di accedere sul mezzo in quanto sprovvisto di strumenti tecnici specifici. Per questo la classe continua la visita utilizzando tale mezzo, ma lasciando a terra la compagna disabile. Per tale motivo si adisce il tribunale, ritenendo discriminatorio il comportamento dell'azienda di trasporto pubblico torinese. Il Giudice accoglie tale tesi e dichiara discriminatorio il comportamento di essa e la condanna provvedere alla sostituzione totale del parco mezzi per adeguarli all'accesso di chi usa la carrozzina. Nelle more ad utilizzare sistemi alternativi di trasporto "dedicato".

> La massima

L'azienda di trasporto pubblico di superficie deve adeguare totalmente il parco mezzi alle esigenze delle persone con disabilità per evitare di compiere atti di discriminazione indiretti, previsti dalla legge 67 del 2006. Nelle more che ciò avvenga, deve predisporre adeguato servizio alternativo e reso ben pubblicizzato. La discriminazione subita è indennizzabile attraverso il risarcimento per danno non patrimoniale.

> Testo per esteso

IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE NONA CIVILE
In composizione monocratica
in persona del Giudice

dr. Maria Cristina Contini ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 44 commi da 1 a 6 e 8 D.lvo 25 luglio 1998, n.286 e art. 1 e ss. Legge 1 marzo 2006, n.67
"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" nel procedimento R.G. V.G. 1775/2011
promosso da
M.C. nata a Torino, elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto, 8 presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Turlione che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

PARTE RICORRENTE

CONTRO

GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI s.p.a. in persona del responsabile direzione legale societario e partecipate in forza di procura 29/09/2010 Rogito Notaio (rep. , elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Torino, corso Turati, 19/6, e presso gli avvocati e che la rappresentano e difendono per delega in calce alla memoria di risposta;

PARTE RESISTENTE

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

Con ricorso depositato il 11 marzo 2011 M.C. ha chiesto al Tribunale di accertare che GTT ha posto in essere un comportamento discriminatorio ai suoi danni, in quanto portatrice di disabilità, con conseguente richiesta di condanna della controparte a risarcire il danno non patrimoniale e ad ottenere i provvedimenti idonei ad "eliminare barriere ed ostacoli all'accessibilità dei mezzi pubblici ed annesse infrastrutture (fermate autobus) anche mediante un accomodamento ragionevole e/ o ragionevoli soluzioni alternative transitorie " A seguito della fissazione di udienza e della notifica del ricorso, GTT si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo la prima udienza (tenuta il 11 maggio 2011), con provvedimento 13 luglio sono state ammesse le prove orali, e le parti hanno prodotto nel corso del procedimento ulteriori documenti (rispetto quelli già prodotti all'atto della costituzione). All'udienza del 19 ottobre 2011, dopo la discussione, il Giudice si è riservato di provvedere

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente rientra nella categoria dei soggetti portatori di disabilità (di cui all'art.3 legge 5 febbraio 1992, n.104) essendo portatrice dalla nascita da " plegia agli arti inferiori ed ipoacusia sensoriale" ed è pertanto costretta a muoversi facendo uso di sedia a rotelle. Costituisce fatto storico accertato nel corso del presente procedimento che il giorno 19 Maggio 2010 la ricorrente aveva raggiunto una fermata dei bus della GTT nella città di Pianezza (dove frequenta I'istituto "San Pancrazio") per recarsi in Torino, in "gita scolastica", in occasione della ostensione della Sindone.

A causa della assenza, sul bus della linea n.37, di attrezzature idonee all'ingresso e al trasporto <di persone in sedia a rotelle, la ricorrente è stata costretta e rinunciare all'uso del mezzo pubblico, del quale invece hanno normalmente fruito i suoi compagni di scuola. E' sufficiente richiamare sul punto quanto dichiarato all'udienza del 4 ottobre 2011 da (responsabile dei laboratori e attività dell' istituto frequentato dalla ricorrente) : "... l'autista si è alzato in piedi e ci ha detto che la ragazza era disabile e il mezzo non era attrezzato ..." e da XXXXXXX (autista del mezzo) : ".. . quando mi sono resa conto che però lei era una persona in carrozzina, ho fatto presente che il bus non era attrezzato per quel tipo di trasporto e dovevano essere fatti dei gradini per salire ..". E' stato inoltre accertato che l'indisponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili sulle linee di superficie è frequente, tenuto conto della situazione oggettiva del parco automezzi . Sulla attuale dotazione dei mezzi pubblici di superficie gestiti da GTT per il trasporto di persone disabili, il teste (indicato da GTT) ha infatti dichiarato che: "il parco regionale dei mezzi {3500 bus che girano per tutta la regione) ha ancora in circolazione un terzo di autobus che non sono ancora muniti della pedana con scivolo meccanico installato dall' autista o automatico". Il teste XXXXXXX ha dichiarato che il piano di rinnovamento del parco dei mezzi pubblici finalizzato alla messa in circolazione di suoi mezzi dotati di pedana per la salita di persone su sedia a rotelle prevede che "a giugno 2012 oltre I'80% della ... flotta sarà quasi interamente sostituita, vi saranno ancora mezzi a pianale alto non ricondizionabili con pedana". Il mezzo della linea 37 sul quale la ricorrente è stata impossibilitata a salire appartiene appunto alla categoria di bus a "pianale alto" e quindi totalmente inadatti al trasporto di persone su sedia a rotelle e non ricondizionabili.

(Si rimanda all'intera deposizione del teste XXXXXX)

Ai sensi dell'art. 2 legge n.67/2006 vi è atto di discriminazione indiretta quando "una disposizione, un criterio, una prassi; un atto o un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone" Tenuto conto della finalità della Legge 1 marzo 2006 n 67 ossia dare attuazione all'art. 3 della Costituzione attraverso la Promozione del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali, deve ritenersi atto discriminatorio indiretto da parte di GTT in danno di persone portatrici di disabilità come la signorina M.C., l'indisponibilità su almeno un terzo dei mezzi di superficie destinati al trasporto pubblico di strumenti idonei al trasporto anche di coloro che, per motivi di disabilità sono costretti a muoversi su sedia a rotelle (o ad avvalersi di ausili similari che ne limitano la capacità di movimento rispetto alle persone non disabili).

In assenza di tali strumenti, infatti la persona disabile è in evidente posizione di svantaggio con riferimento alla possibilità di circolare utilizzando i mezzi pubblici, rispetto agli altri utenti che tali problematiche non presentano. E, inoltre non rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità della parte resistente, l'esistenza o meno di uno specifico intento di porre in essere una discriminazione' Conformemente ai principi generali in materia di responsabilità da fatto illecito è infatti sufficiente che la condotta discriminatoria sia stata posta in essere "volontariamente" ossia con piena rappresentazione di essa (far circolare mezzi non idonei al trasporto di persone disabili) GTT, per contrastare la domanda della ricorrente, ha sostenuto che I'accertata insufficienza dei mezzi in circolazione a garantire su tutte le linee (di superficie) il trasporto anche delle persone disabili non integrerebbe un atto discriminatorio, la cui sussistenza dovrebbe essere in Concreto esclusa dalla contemporanea adozione di misure, che possono definirsi "compensative", assunte dall'amministrazione nei confronti della parte ricorrente, abilitata a servirsi gratuitamente di un servizio taxi (con l'attribuzione di ticket gratuiti).

E' documentato che la ricorrente fruisce di tale servizio (si vedano i documenti depositati il 17 ottobre 2011 da GTT), ma non si tratta di misura compensativa idonea a escludere la ricorrenza della discriminazione nel senso che si è precedentemente illustrato. Il servizio gratuito di taxi (a prescindere ancora dal fatto che il suo uso è strettamente individuale, e implica che I'interessato effettui il viaggio da solo, o con accompagnatore, ma non certo in situazioni socialmente rilevanti quali ad esempio le uscite con i compagni di studi) non e incondizionato ne utilizzabile "ad libitum". Esso è soggetto a periodiche revisioni, limitato a specifici motivi di utilizzo e, per i percorsi extra urbani, per la sola tratta Torino -Pianezza limitatamente al percorso "casa - scuola". Le ultime delibere (rispettivamente del 19 settembre 2005 e del 17 maggio 2006) che risultano essere state adottate dal Comune di Torino indicano che il servizio taxi sul percorso extra urbano dall'abitazione di residenza (in Torino) alla scuola di Pianezza è autorizzato esclusivamente in caso di " anticipato ritorno da scuola" e il numero dei ticket spendibili per le corse (urbane) dei taxi è limitato a 15 mensili (v. documenti 6c e 7 GTT) E' pertanto evidente che lo strumento alternativo di trasporto messo a disposizione dal Comune copre in misura limitata e non certo esaustiva le esigenze di movimento dell'interessata che è, al di fuori di tali casi, esposta ad un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello riservato ai comuni utenti della rete di trasporto coperta da GTT.

Si osserva, infine, con riferimento alle difese svolte da GTT che I'atto discriminatorio non può ritenersi escluso dal fatto che la parte resistente ha dimostrato di essersi attivata per il rinnovamento della flotta in vista del trasporto anche dei disabili con I'adozione del relativo piano, essendo stato anche dimostrato che attualmente non sono state messe concretamente in pratica soluzioni alternative che consentano il trasporto di persona su sedia a rotelle che contemperino le esigenze dei disabili con quelle di sicurezza degli altri utenti, come ampiamente dimostrato nel procedimento con riferimento all'episodio che ha dato luogo alla presente controversia (v. deposizioni di Si deve del resto tener presente che la legge 5 febbraio 1992, n.104 all'art. 26, comma 1 dispone che regioni e comuni pongano in essere interventi che consentano alle persone handicappate di "muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattato o di servizi alternativi' La stessa disposizione, al comma 3 "prevede l'adozione di "servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo" e fino alla completa attuazione dei piani per la mobilità delle persone disabili "le regioni e gli altri enti locali assicurano i servizi già istituiti". GTT, come può essere verificato visitando il suo sito web, ha creato un'apposita sezione riservata alle persone "diversamente abili" contenente informazioni sulle modalità con cui i disabili possono usufruire del servizio pubblico di trasporto. Per quanto attiene i mezzi di superficie viene illustrata la disponibilità di un servizio "taxi" con mini bus attrezzato, indicato come disponibile "24 ore su 24", a pagamento, con possibili agevolazioni tariffarie, da richiedere a un apposito numero "verde". La stessa sezione contiene inoltre un servizio informativo che consente di individuare su quali percorsi sono disponibili mezzi attrezzati al trasporto di persone su sedia a rotelle. Come emerso nel corso del presente procedimento si tratta di misure alternative che non risultano, però, avere concreta attuazione, quantomeno nei termini pubblicizzati da GTT.

La teste XXXXX, infatti, ha così dichiarato : "... chiesi cosa dovessimo fare, ci è stato risposto che dovevamo prenotare un bus apposito, previa telefonata ... la settimana scorsa siamo andati aI Lingotto, abbiamo preso il 37 alla fermata di Pianezza; ho deciso di chiamare il numero verde per prenotare il bus attrezzato per disabili, mi è stato risposto che non potevamo prenotare per il giorno successivo, perchè non sapevano che mezzi avrebbero avuto, mi è stato quindi consigliato di tentare di prendere il bus, e se fosse stato necessario di chiamarli ...". A ciò deve aggiungersi che è stato accertato (anche per l'assenza sul punto di contestazioni o prove in senso contrario da parte di GTT) che sulle paline delle linee prive di mezzi attrezzati, così come sulle altre, sono del tutto mancanti le informazioni per accedere a questo tipo di servizio. Per tali ragioni, come richiesto dalla parte ricorrente, in attesa della piena attuazione del già adottato piano di rinnovo del parco dei mezzi e della realizzazione delle relative infrastrutture, deve essere ordinato a GTT di adottare sistemi di informazione capillare (ossia opportunamente diramati presso tutte le fermate dei bus di superficie, in modo leggibile per chi è in sedia a rotelle) in ordine a esistenza e modalità di accesso al "servizio taxi" descritto nel sito web di GTT all'interno della pagina dedicata ai "diversamente abili", oltre che fare tutto quanto necessario per rendere effettivamente utilizzabile tale servizio da parte degli utenti. Infine la parte ricorrente ha chiesto di essere risarcita dei danni non patrimoniali subiti in relazione all'episodio accaduto il giorno 19 maggio 2010.

La domanda è fondata. Come esposto in precedenza in quella occasione la ricorrente non è stata fatta salire sul mezzo pubblico per ragioni legate alla inidoneità del mezzo a trasportare persone disabili, e la cosa è avvenuta con modalità che ne hanno leso in modo "pubblico" (cioè percepibile anche da coloro che viaggiavano con la ricorrente) il diritto di circolare liberamente come gli altri utenti. Dalle disposizioni delle signore XXXX e XXXXX (alle quali si rimanda) è infatti emerso che I'essere la ricorrente su una sedia a rotelle è stata oggetto di una animata discussione tra l'accompagnatrice e l'autista del mezzo o della quale la ragazza ha percepito la sua disabilità in modo discriminante come dichiarato dalla stessa XXXXX: "... I'autista si è molto alterata, preciso del resto che M.C. è totalmente non udente, capisce perfettamente non solo la situazione, ma anche il linguaggio del viso, e infatti mi chiese subito perché non volevano farla salire" . Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza "Il danno non patrimoniale, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del danno morale ovverossia della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente la persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (v.Cass. Sez. II, 13 aprile 2010, n.724).

Conformemente alla previsione dell'art. 3 comma 3 legge n.67/2008 deve pertanto essere liquidato in favore della parte ricorrente, il danno non patrimoniale dalla stessa subito in relazione all'atto discriminatorio accaduto il giorno 19 maggio 2010, in misura di €1.000 onnicomprensiva. Sulla quantificazione del danno, contenuto dalla parte richiedente a una misura quasi simbolica, pare sufficiente osservare che la sua misura è senz'altro adeguata a compensare il turbamento d'animo causato alla signorina M.C. in conseguenza dell'atto discriminatorio di cui è stata vittima e, quanto alla responsabilità di GTT in relazione alle modalità con cui nell'occasione ha operato un suo dipendente, è sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 1228 c.c. per Ia "responsabiIità per fatto degli ausiliari" e dall'art . 2049 c. c. " responsabilità dei padroni e committenti'' Le spese del presente procedimento dovranno, infine, essere rimborsate da GTT alla parte ricorrente, nella misura liquidata in positivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visti gli artt. 1 e ss. Legge 1 marzo 2006, n.67;

1) ordina a GTT di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori consistenti nella limitata disponibilità di mezzi di superficie dedicati al trasporto pubblico idonei al trasporto di persone disabili e, in attesa della piena attuazione del piano di rinnovo dell' intero parco mezzi per l'effetto

2) dispone che GTT provveda a diramare in modo capillare, anche con affissione presso le fermate dei bus gestiti da GTT, di tutte le informazioni inerenti l'accesso al servizio (alternativo) "taxi" dedicato alle persone ,"diversarmente abili" come descritto nella apposita sezione dei suo sito web e a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere effettivamente utilizzabile tale servizio;

3) condanna GTT al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore di M.C. della somma di €1.000 con gli interessi legali alla data della presente ordinanza al saldo; condanna GTT a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente procedimento XXXXX da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Maria Luisa Turlione in conformità alla sua dichiarazione;

Torino, 5 novembre 2011
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.


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