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Aree di classificazione: DIRITTO ALLA MOBILITÀ - DIRITTI UMANI E CONVENZIONE ONU - GIUDICE COMPETENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO 

MAGISTRATURA: Tribunale
LUOGO: Roma
DATA: 5 marzo 2012
TIPO: Sentenza
NR. PROVVEDIMENTO: 4929


TITOLO: le persone disabili hanno diritto ad adire il Tribunale per chiedere la rimozione delle barriere architettoniche che limitano la libera circolazione.

ok DISABILE NON DEAMBULANTE ok MARCIAPIEDI INACCESSIBILI ok FERMATE DEGLI AUTOBUS ok DISCRIMINAZIONE INDIRETTA ok DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ok DIFETTO DI GIURISDIZIONE ok PROCURA ok ASSOCIAZIONE DI TUTELA ok LEGGE 67 2006


> Il fatto

Una persona disabile obbligata a muoversi su sedia a rotelle, a causa della mancanza degli scivoli posti in corrispondenza dei marciapiedi ove è ubicata la fermata degli autobus, non può utilizzare il servizio pubblico di linea urbano. Ritenendosi discriminato rispetto agli altri cittadini, anche a causa dell'inerzia del Comune, lo cita per costringerlo a provvedere e chiede il risarcimento dei danni. Si fa rappresentare nella causa dall'associazione Luca Coscioni. Il giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune a redigere un piano annuale di abbattimento delle barriere architettoniche lungo il percorso utilizzato dal ricorrente, nonché a risarcirlo per i danni subiti.

> La massima

Il Comune che non rispetta la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche compie una discriminazione indiretta ai sensi dell'art.2 della legge 67 del 2006, per la quale è tenuta, non solo a rimuovere la discriminazione, ma anche al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

> Testo per esteso

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seconda sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma, sezione seconda civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Cricenti, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel provvedimento civile di primo grado, recante n. 75020/2009, vertente tra:
associazione Luca Coscioni e G.F. (avv. Gerardi) attore
e
Comune di Roma (avv. Luigi D'Ottavi) convenuto
Oggetto: repressione condotta antidiscriminatoria
Conclusioni dell'attore: come da atto introduttivo
Conclusione del convenuto: come da comparsa

Motivi della decisione

L'associazione Luca Coscioni agisce su procura di G.F., lamentando nei confronti del Comune una condotta discriminatoria dovuta alla presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico.
In particolare, il F., per la sua condizione di disabile, è costretto su di una sedia a rotelle ed ha difficoltà ad accedere al trasporto pubblico in quanto il comune di Roma non ha mai realizzato le pedane necessarie a superare l'altezza del marciapiede in corrispondenza con la fermata dell'autobus.
Il F. ha conferito procura all'associazione Luca Coscioni, la quale agisce dunque per conto di quello. Con la domanda introduttiva, la ricorrente ha chiesto, oltre all'accertamento della condotta discriminatoria, anche l'adozione di un piano di realizzazione di pedane nel centro di Roma. In seguito, al momento della precisazioni delle conclusioni, ha ridotto la domanda, chiedendo la condanna del comune all'adozione di un piano di intervento solo per alcune determinate linee, che sono poi quelle più frequentemente usate dal F. Ciò in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si è costituito il Comune, il quale ha essenzialmente eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione attiva dell'associazione e nel merito ha messo in evidenza come invece l'opera di abbattimento delle barriere architettoniche sia in atto. Inoltre ha contestato la possibilità di un risarcimento del danno.
Occorre dunque prima considerare le eccezioni preliminari.

1.1 quanto al difetto di giurisdizione, fondamentalmente, il Comune assume che la posizione dell'associato è quella di chi ha un interesse legittimo, nel senso di un interesse a che la pubblica amministrazione, nel caso di specie il Comune, agisca secondo legge nella direzione della eliminazione delle barriere architettoniche.
In realtà, questa tesi non convince, per almeno due motivi.
Il primo motivo è che l'associazione agisce per far cessare una condotta antidiscriminatoria nei confronti del disabile, e dunque agisce sulla base della legge n.67 del 2006 che prevede un'apposita azione a favore del disabile il quele ritenga di aver subito una discriminazione diretta o indiretta, che lo pone in svantaggio con i non disabili.
La legge, oltre ad attribuire un'azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere tale azione, facendo rinvio all'art. 44 della legge n. 286del 1998. Quest'ultima disposizione chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione dei comportamenti discriminatori. C'è dunque una chiara indicazione di legge circa la giurisdizione da seguire. La legge n. 67 del 2006 nel consentire al disabile di opporsi ad una condotta discriminatoria prevede che debba farlo nelle forme previste per la repressione di altra condotta discriminatoria, quella basata sulla su motivi razziali o etnici, che, a sua volta, istituisce il giudice ordinario come giudice competente. Dunque la giurisdizione del giudice ordinario deriva già di per sé dal rinvio della legge del 1998.
Il secondo motivo è che la legge attribuisce al disabile un diritto ad impedire la discriminazione, non già un interesse alla corretta azione amministrativa. La questione di quale sia l'interesse protetto dalla legge 67 del 2006 è semplice.
La legge non subordina l'interesse del disabile a quello della pubblica amministrazione, degradando il primo ad un mero interesse legittimo.
Che senso avrebbe intendere la legge in questione dicendo che essa non ha introdotto un diritto del disabile ad evitare di essere discriminato, quanto un suo interesse a che la discriminazione avvenga nel rispetto della legge? È evidente l'infondatezza di una simile prospettiva. Il legislatore ha voluto tutelare il disabile dalle discriminazioni legate al suo stato, non già consentire alla pubblica amministrazione di attuare discriminazione purchè si rispettino dati presupposti, così riconoscendo al disabile il solo interesse a verificare che la discriminazione avvenga nel rispetto di quei presupposti, o che comunque la p.a. operi nella legalità amministrativa. Difficile, in conclusione, negare che la legge abbia riconosciuto un diritto al disabile di reagire alla discriminazione, piuttosto che un mero interesse alla correttezza dell'operato amministrativo. L'interesse del privato non è un riflesso di quello della p.a. tutelato in via primaria. Piuttosto è l'obiettivo stesso della tutela legislativa.

1.2 il comune poi eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'associazione. In realtà quest'ultima ha esibito una procura speciale rilasciata dal F. ai sensi dell'art.3 della legge n.67 del 2006, norma che consente ad associazioni come quella ricorrente di agire in giudizio in nome e per conto del disabile (art.4: "sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'art.3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro delle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'associazione").

2 nel merito, la domanda è fondata.
Va premesso che l'esistenza delle barriere architettoniche, nelle zone indicate dalla ricorrente, non è propriamente contestata. Il comune ritiene di star facendo il possibile, di aver avviato interventi mirati a risolvere il problema, ma non ha smentito le allegazioni di parte ricorrente sul punto, allegazioni che consistono nella consulenza di parte e nei documenti allegati, a fronte dei quali non v'è precisa smentita. Si tenga presente che l'esistenza di una certa discriminazione può essere provata anche per presunzioni, dietro allegazione di elementi concordanti e precisi, come prevede l'art.3 della legge in questione: "il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'art. 2729 primo comma del codice civile". La ricorrente allega sia una relazione tecnica sullo stato dei marciapiedi che il contenuto di una interrogazione popolare fatta dal sindaco, oltre naturalmente alla prova medica della disabilità del F. I documenti successivamente allegati dal Comune, nel dimostrare la volontà dell'ente di provvedere ad un adeguamento dei marciapiedi, implicitamente danno atto della circostanza che, allo stato, quei marciapiedi non sono affatto adeguati.
L'esistenza incontestata di barriere architettoniche, tali da impedire al disabile di salire sul mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006: "si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".
L'omissione comunale circa le barriere architettoniche è, dunque, uno di quei comportamenti che pongono il disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, posizione di svantaggio che il disabile ha il diritto di eliminare chiedendo all'autorità giudiziaria di imporre alla pubblica amministrazione l'adozione di misure necessarie.

3 quanto alle misure da adottare, va considerato che la ricorrente ha ridotto la domanda al momento della precisazione delle conclusioni, chiedendo che si ordini l'adeguamento dei marciapiedi soltanto in corrispondenza delle fermate delle linee di trasporto utilizzate dal F.
Il già ricordato art.3 prevede al riguardo che: "con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo la circostanza, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate".
E dunque nel caso presente va disposto che il Comune adotti un piano di realizzazione o modifica dei marciapiedi in corrispondenza delle fermate indicate nel verbale allegato alla precisazione delle conclusioni, in un termine di un anno, che appare congruo.

3.1 quanto al danno, alcunchè è provato relativamente a quello patrimoniale, ma la ricorrente lamenta anche il danno non patrimoniale, che è risarcibile in quanto espressamente previsto dalla legge (v. il succitato art. 3). Consisterebbe non tanto nel danno morale soggettivo, che pure in astratto non sarebbe da escludere, salva la prova di avere sofferto per la limitazione denunciata, quanto proprio nel fatto oggettivo di avere subito impedimenti alla libertà di circolazione.
La difficoltà di stima impone una valutazione equitativa, che può fissarsi nella somma di € 5000,00.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 ordina al Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, la realizzazione, entro 12 mesi, di un piano per la messa a norma dei marciapiedi corrispondenti alle fermate di via Cernaia (unica fermata, bus 36, 60, 61, 84, 492), Passeggiata di Ripetta (due fermate in senso inverso su medesimo spartitraffico, bus: 81, 224, 628, 926, 590), piazza Fiume (spartitraffico centrale, bus: 86, 92, M, 63, 630), via Veneto (angolo via Emilia, bus: 52, 53, 63, 116, 160, 630), via dei Cerchi (angolo San Teodoro, bus: 81, 160, 628).
2 condanna il Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di G.F. della somma di € 5000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che della somma di € 2500,00 oltre IVA e CPA a titolo di spese legali.
3 ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge n.67 del 2006 ordina la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine romane del quotidiano "il Messaggero" a spese del Comune di Roma.
Roma, 5.3.2012


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