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DISCRIMINAZIONI | PREVIDENZA E ASSISTENZA  
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Nr. 2 - 6 luglio 2010

Sono riconosciuto invalido al 46%, Dieci mesi fa ho perso mio padre con cui convivevo ed ero economicamente a suo carico essendo da molto tempo disoccupato. Ho diritto a qualche provvidenza essendo tuttora privo di reddito?

In relazione al quesito postoci la percentuale del 46% non dà diritto ad alcuna beneficio di natura economica. Invero, ai sensi e per gli effetti della legge 118/71, 18/80 e 509/88 e successive modifiche l'invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad un terzo - dal 34 al 66% - dà diritto a protesi, ad ausili secondo le patologie di cui è affetti, nonchè, se superiore al 46%, all'iscrizione nelle liste speciali del collocamento ex legge 68/99. Nel caso di specie, previa attenta valutazione della documentazione sanitaria, si potrebbe ipotizzare, non essendo percettore di reddito l'interessato, una domanda di aggravamento o una domanda ex novo di invalidità civile laddove se riconosciuta una percentuale pari o superiore al 74%, si avrebbe diritto anche al beneficio economico, stante la permanenza della disoccupazione al momento del riconoscimento.
I familiari del soggetto, titolare di trattamento pensionistico INPS, al momento del decesso di questo, hanno diritto alla pensione di riversibilità, detta anche pensione ai superstiti. Nel caso specifico bisogna essere riconosciuti inabili ex legge 222/84 art.2 ed avere la vivenza a carico del de cuius. Per vivenza a carico la circolare inps n.198 del 29.11.2000 stabilisce che al momento del decesso il figlio inabile non deve risultare titolare di un reddito annuo pari a quello stabilito per l'erogazione della pensione degli invalidi civili; se, poi, il figlio, è stato riconosciuto nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o, che non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita necessita di assistenza continua, quel limite viene aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento. Sia per stabilire la sussistenza del requisito sanitario che della vivenza a carico va preso come riferimento il momento del decesso del genitore. Se una persona giudicata inabile al lavoro viene poi assunta e svolge qualche attività lavorativa, anche part - time, perde il diritto alla pensione di riversibilità. Va, quindi, anche in tal caso, valutata attentamente la documentazione sanitaria prima di proporre la eventuale domanda.
Avv. Domenico Carozza