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DISCRIMINAZIONI | PREVIDENZA E ASSISTENZA  
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Nr. 3 - dicembre 2010

ASSISTENZA AGLI STUDENTI DISABILI E TRASPORTI SCOLASTICI PER I MEDESIMI
Incertezza per l'assunzione delle spese
L'assistenza agli studenti disabili è attualmente motivo d'incertezza in particolare per quanto attiene all'assunzione della relativa spesa. Il saggio evidenzia le carenze normative e tende, per quanto possibile, ad un'adeguata riassunzione del relativo status esegetico delle disposizioni vigenti. È anche resa notizia di un'interessante sentenza del Tribunale Ordinario di Roma in materia di spese per il sostegno economico dei portatori di handicap nelle scuole paritarie.


Il problema dell'assistenza agli studenti disabili è tuttora attuale, in particolare per quanto concerne le competenze comunali. 

Al riguardo e in via preliminare si osserva che, a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'ordinamento sulle autonomie locali, la disciplina degli interventi comunali in materia sociale è da ritenersi subordinata all'approvazione di apposita normativa a livello regolamentare. 

Nel caso, tuttavia, in cui il Comune risultasse sprovvisto di tale regolamentazione, e si trovasse nella necessità di provvedere su casi di particolare bisogno, il Comune stesso potrebbe ricorrere anche ad una deliberazione avente natura regolamentare, strettamente riferita allo stato di necessità e in ogni caso in grado di coprire i rischi della responsabilità sia in ordine alle scelte, che alla gestione delle stesse. 

Nella situazione limite, per l'appunto da riferire a casi di eccezionale necessità ed urgenza, i relativi atti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili. 

È, in sostanza, importante, ai fini della legittimità dell'azione, la coesistenza di due elementi: la competenza, generica o specifica, e la copertura della spesa mediante conforme imputazione al bilancio di previsione dell'ente. 

Ciò premesso, e per passare alla centralità del quesito (nei termini suddetti) non rimarrebbe che rifarsi al disposto della circolare 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione con la quale viene fatto il punto sulle competenze relative all'attuazione del diritto allo studio per scolari e studenti disabili. In particolare è detto che rimane all'ente locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola.
In detto contesto viene a porsi anche il problema al servizio relativo al trasporto del minore inabile dalla casa di abitazione alla scuola e ritorno. 

Sulla competenza non vi è alcun dubbio: le spese per il trasporto scolastico dei minori affetti da handicap in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla legge, fanno capo al bilancio del Comune di residenza (non fa distinzione se il minore sia cittadino extraeuropeo o italiano. In questo senso si deve fare riferimento al T.U. relativo alla disciplina degli stranieri, in relazione alle situazioni soggettive di status e al conseguente possesso dei requisiti richiesti. Si osserva, in via incidentale, che la legislazione su questa materia è attualmente in corso di revisione). 

Com'è dato riscontrare, il problema oggetto del presente intervento attiene al caso di un minore inabile che frequenta una scuola dell'obbligo. In particolare qui interessa se, al fine di permettere il proseguimento del trasporto di un minore handicappato nell'ambito del diritto allo studio, nel caso in cui per ragioni organizzative il medesimo non possa fruire dei servizi pubblici, e conseguentemente a detto trasporto provvedano direttamente i familiari, gli stessi hanno titolo per richiedere ed ottenere l'intervento finanziario del Comune nell'ambito del più generale obbligo alla suddetta prestazione. 

Nel diverso caso in cui risultasse presente anche il problema riferito al trasporto di un bambino minore di tre anni che frequenta un istituto di recupero situato in un altro Comune, la situazione si complicherebbe. Infatti, in questo particolare caso, non rimarrebbe, a nostro parere, che far capo al cosiddetto servizio integrato, per cui la soluzione del problema, sia sotto il profilo funzionale e programmatico-individuale, sia sotto quello finanziario, verrebbe demandata ad un collegio interistituzionale (Comune, AUSL, rappresentanze del volontariato, dell'organizzazione di zona prevista dalla legge n.. 328/2000, della Regione) che dovrà predisporre: 

a) un piano individuale d'intervento a favore del minore; 

b) una valutazione delle condizioni di status giuridico ed economico del nucleo familiare (salvo le riserve a seguire); 

c) una determinazione in ordine agli interventi economici, avuto riguardo anche delle provvidenze assistenziali già in godimento della famiglia. 

Mette conto infine e in relazione alle riserve di cui alla precedente lettera b), considerare l'esigenza di rispondere alla più generale domanda se tali prestazioni socio-assistenziali siano soggette al regime dell'ISEE, stante il diffuso contesto preso in considerazione dalla stessa legge n. 328/2000, e sue modifiche. La dottrina, anche sorretta dalle interpretazioni rese dalle associazioni assistenziali, è prevalente nel ritenere che l'economia di questa funzione assistenziale rivolta ai minori portatori di gravi handicap, riconosciuti come tali dagli organi sanitari, debba ritenersi distinta, e quindi non estensibile nemmeno per analogia, da quella generale per l'appunto prevista dalla suddetta legge quadro. 

Al suddetto quadro ora si aggiunge la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, in data 10 giugno 2008, n. 15389, che ovviamente fa stato in relazione alla relativa fattispecie contenziosa, con la quale è stato riconosciuto il diritto istituzionale di una scuola paritaria ad ottenere l'intervento sussidiario dello Stato al totale sostegno economico dei portatori di handicap che frequentano la scuola stessa, considerando che le scuole "paritarie", infatti, sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta. 

Merita inoltre particolare attenzione il problema del trasporto scolastico degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole superiori con riguardo alla competenza del soggetto che deve sostenere la spesa. 

L'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l'altro i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 213/2008, ha rilevato che la questione della competenza, nella materia in esame, "non ha trovato ancora una adeguata definizione a livello generale ed una compiuta disciplina in diverse regioni, causando la necessità, per i cittadini interessati, di promuovere ricorsi all'autorità giurisdizionale". 

La competenza della provincia, in attesa della definizione da parte della regione, viene riconosciuta, a termini dell'art. 139 dello stesso decreto n. 112, attribuendo alla formulazione della norma (comma 1, lett. c - "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione") una valenza ampia comprensiva anche del servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili. 

Sulla base delle considerazioni esposte nel parere del Consiglio di Stato si può ritenere che il momento in cui sorge in maniera effettiva e certa la competenza della provincia per il trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole superiori è quello dell'entrata in vigore della specifica legge regionale di attuazione degli artt. 132 e 139 del decreto n. 112/1998. 

Infatti riguardo al periodo precedente esistevano margini di incertezza cui il citato parere ha fornito una soluzione nell'esigenza di assicurare un servizio costituzionalmente garantito, strumentale all'esercizio del diritto allo studio di ogni cittadino. 

In maniera ancora più netta la Sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 5/2008, riconosciuto che la frequenza alla scuola anche superiore costituisce un diritto costituzionalmente garantito per i portatori di handicap in modo che sia assicurata la piena integrazione scolastica, sostiene che il costo del relativo servizio va addossato alla provincia.

Mario Agnoli per ANCIToscana